Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza) ha respinto il ricorso di un titolare di un bar della provincia di Caserta, con annesso servizio del gioco del lotto, per il risarcimento del danno subito pari ad € 34.502,62 quale mancato utile subito dal ricorrente per la propria attività commerciale in conseguenza del provvedimento di revoca del 30 maggio 2011 della concessione del lotto, successivamente annullato dal TAR Campania – Napoli, con sentenza del 23 aprile 2012.
“A causa della revoca del servizio del gioco del lotto annesso alla propria attività commerciale, il ricorrente asserisce di avere subito una significativa riduzione dell’utenza e della clientela anche in considerazione del fatto che la suddetta attività di bar/tabacchi era l’unica del paese (Castel Morrone, in provincia di Caserta ndr) ad offrire anche il servizio del gioco del lotto. In particolare, il ricorrente avrebbe subito la perdita dell’aggio derivante da tale attività oltre ad una riduzione del volume d’affari del settore propriamente commerciale, quantificato complessivamente in € 34.502,62, corrispondenti ai mancati utili che egli avrebbe sofferto nel periodo di revoca della concessione del gioco del lotto sino alla sua riattivazione, avvenuta nell’ottobre 2012 in conseguenza dell’intervenuta pronuncia giurisdizionale del TAR”. Il Tar tuttavia evidenzia nella sentenza come “il ricorrente non solo non faceva alcuna menzione circa il fatto di essere l’unico concessionario del gioco del lotto operante nel comune di Castel Morrone, ma, al contrario, per giustificare ulteriormente la propria posizione, faceva presente che la ricevitoria più vicina “è posta ad una distanza di oltre 2 chilometri”. Questo spiega perché l’amministrazione, nel disporre la revoca, non abbia fornito alcun chiarimento sull’esistenza di altri concessionari, proprio perché, in assenza di rilievi del ricorrente, aveva ritenuto, erroneamente, di non dovere sul punto precisare alcunché”. Da ciò deriva che, “in sede di accertamento della responsabilità della pubblica amministrazione per danno a privati, il giudice amministrativo, in conformità ai principi enunciati nella materia anche dall’ordinamento comunitario, può affermare tale responsabilità quando la violazione risulti grave e commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimenti normativi e giuridici tali da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato. Infine, nel senso della reiezione della pretesa risarcitoria milita anche la circostanza che nel trascorso giudizio impugnatori, questo TAR, con l’ordinanza n. 1445 del 9 settembre 2011, aveva accolto la richiesta di sospensione cautelare della disposta revoca, con il risultato di neutralizzare sollecitamente i paventati effetti patrimonialmente lesivi, posto che il ricorrente, grazie alla misura interinale, ha comunque potuto continuare l’attività in concessione”.
“Ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo perché illegittimo, ma è altresì necessario la presenza, tra gli altri, dell’elemento soggettivo della colpa, essendo necessario verificare se l’adozione e l’esecuzione dell’atto impugnato siano avvenute in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede, alle quali l’esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi”. lp/AGIMEG