Con una lettera inviata al Ministro dell’Economia e delle Finanze e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Stanleybet ha annunciato questa mattina la propria “manifestazione di interesse alla nuova gara di assegnazione della concessione e richieste di modifiche” del gioco del Lotto. Nella stessa lettera, Stanley propone anche il cambiamento “da un sistema monoproviding ad un sistema multiproviding”. Ecco il testo integrale della lettera inviata:
“La scrivente Stanleybet Malta Limited”, “in quanto operatore comunitario di gioco e scommesse autorizzato in numerosi Stati Membri – si legge nella lettera inviata da Stanleybet – nonché parte del contenzioso pregresso ed in atto relativo all’affidamento diretto del gioco del Lotto in favore di Lottomatica SpA e all’estensione del suo termine in scadenza, intende manifestare il suo interesse, immediato e diretto, alla futura gestione o co-gestione di tale gioco in Italia, ad esito della nuova gara indicenda da codeste Amministrazioni, evidenziando quanto segue. Stanleybet ha preso conoscenza da notizie di stampa e dal parere del Consiglio di Stato, sez. II, del 28.10.2015 no. 878/2015 che verrà prossimamente bandita una gara dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in vista della scadenza della concessione vigente, ed intende esprimere perplessità e preoccupazione in merito alla futura procedura concorsuale, sotto vari profili.
Innanzitutto, non si comprendono le motivazioni per cui il gioco del Lotto, che costituisce essenzialmente una scommessa sui generis a quota fissa, dovrebbe continuare ad essere regolamentato in modo nettamente differenziato rispetto agli altri analoghi prodotti di scommessa. L’apparente scelta dell’amministrazione, di privilegiare ancora una volta un modello monoproviding esclusivo – anziché multiproviding non esclusivo – va in direzione opposta all’obiettivo di realizzare un regime di libera concorrenza tra gli operatori, nazionali e dell’Unione.
Sotto questo profilo, è arduo condividere la generica affermazione del Consiglio di Stato, contenuta nel Parere no. 878/2015, secondo cui la scelta di un’unica rete distributiva sarebbe giustificata “… in ragione dei particolari requisiti richiesti di affidabilità finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché della particolare valenza sociale del gioco…”, rispondendo anche “… a una fondamentale esigenza di ordine pubblico, quella di rendere possibile un rapido, agevole e trasparente controllo dell’Amministrazione sulla gestione del gioco, nella prospettiva di evitare ogni abuso o infiltrazione criminale nella gestione della raccolta del gioco stesso…”. Queste esigenze di tutela dell’ordine pubblico sussistono tali e quali per tutti gli altri prodotti di gioco e scommessa, che non sono affidati in esclusiva ad un unico concessionario, e bensì ad una molteplicità di operatori. In assenza di dimostrate diverse peculiarità del gioco del Lotto rispetto a tali altri prodotti come lecitamente commercializzati secondo le regole vigenti, la scelta del monoproviding mostra un evidente deficit di idoneità e di proporzionalità.
E’ il modello concessorio e la previsione di misure efficaci di contrasto della criminalità organizza e di tutela dei minori, piuttosto che l’imposizione di un’unica rete nazionale affidata ad un unico concessionari, che consentono di tutelare l’ordine pubblico. Il mantenimento del prefigurato modello di monoproviding per il nuovo affidamento del gioco del Lotto conseguentemente perpetuerebbe una grave incoerenza del sistema nazionale dei giochi e delle scommesse nel suo complesso, in quanto continuerebbe ad utilizzare due pesi e due misure in relazione a diverse tipologie dei soli materialmente diversi genera di gioco e scommessa, dunque, un impianto potenzialmente discriminatorio e restrittivo delle libertà fondamentali di stabilimento e prestazione dei servizi, senza giustificazione obiettiva e senza necessità di rispondere ad esigenze imperative nell’interesse generale.
Peraltro, il Consiglio di Stato sembra aver ritenuto accettabile il modello del monoproviding ed espresso le precedenti considerazioni, sul – con il massimo rispetto, erroneo – presupposto che il concessionario si sarebbe impegnato non solo a creare nel corso del periodo di affidamento un’unica rete distributiva nazionale del gioco del Lotto, ma anche a cederla gratuitamente all’Amministrazione a fine concessione. A quanto consta alla scrivente, questa previsione (che, come è noto, forma specifico oggetto del contenzioso comunitario di cui alla Causa C-375/14, Laezza, pendente dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in perfettamente analogo contesto) è destinata a venir meno a seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità 2016, che prevede l’abrogazoione del punto no. 26 della lett. b) del comma 78 dell’art. 1 della Legge 13.12.2010, no. 220; di conseguenza, i concessionari, ivi compreso quello futuro del gioco del Lotto, non avranno più l’obbligo al momento della scadenza della concessione di devolvere gratuitamente la rete allo Stato.
Ciò significa altresì, sempre per quanto concerne il gioco del Lotto, che l’attuale concessionari si troverà in una “posizione di forza” nei confronti degli altri operatori interessati a partecipare alla futura gara, poiché questi ultimi, ivi compresa la scrivente, si troveranno di fronte all’alternativa di concordare con Lottomatica l’acquisto della sua rete o di doverne costituire una nuova, con costi in ogni caso ingentissimi, e tali da tradursi in una barriera economica all’accesso al mercato della contesa per la futura concessione. Ad avviso della scrivente, anche in considerazione della predetta recentissima modifica legislativa e delle incertezze che il riferito contenzioso comunitario obiettivamente comporta, sarebbe necessario sciogliere qualsiasi dubbio in merito a questo profilo fondamentale della futura procedura, giacché le condizioni e le modalità di una procedura di gara, ivi comprese quelle di assegnazione delle concessioni dei servizi, debbono in ogni caso essere formulate ex ante in modo chiaro, preciso e univoco.
Inoltre, si esprimono preoccupazioni, apparentemente condivise anche dal Consiglio di Stato nel predetto Parere no. 878/2015, in merito alla prefigurata presenza, nel futuro impianto di gara, di ulteriori requisiti obiettivamente escludenti, segnatamente, in relazione alla previsione di una base d’asta e di volumi di fatturato qualificante di dimensione eccessiva, oltre a requisiti di capacità tecnica che vanno verosimilmente al di à delle obiettive necessità operative e organizzative, che non sembrano conformi alle previsioni contenute nella direttiva 2014/23/UE (del 26.02.2014, “sull’aggiudicazione dei contratti di concessione”) né ai principi elaborati dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia in tema di concessioni. Anche sotto questo profilo, verrebbe elevata una barriera all’ingresso nel mercato per l’aggiudicazione della concessione ed introdotte corrispondenti restrizioni alle libertà di stabilimento e prestazione dei servizi dei potenziali candidati, sia nazionali che comunitari. E’ evidente che, se venisse invece previsto un modello di multiproviding, questi requisiti potrebbero venire fissati in modo meno restrittivo e più accessibile, senza incidere su ritorni erariali che lo Stato si ripromette dalla concessione.
In conclusione, non si può non evidenziare che il modello di gara allo stato ipotizzato per l’assegnazione della concessione del gioco del Lotto, anche a valle dell’intervento consultivo del Consiglio di Stato, sembra, ancora una volta, costruito “su misura” per l’attuale concessionario, che sarebbe in definitiva l’unico soggetto già in possesso delle sproporzionate capacità finanziarie e tecniche prescritte, e pertanto l’unico che potrà ravvisare la convenienza imprenditoriale ad aspirare all’aggiudicazione.
Conseguentemente, si richiede a codeste Amministrazioni di introdurre opportune modificazioni all’impianto della futura selezione nel senso di un modello di multiproviding o comunque di un modello idoneo a consentire alla scrivente e a tutti gli altri operatori nazionali e comunitari potenzialmente interessati di parteciparvi in condizioni di effettiva parità per l’incumbent, ed evitare l’insorgere dei contenzioni impugnatori, nazionali e comunitari, che l’implementazione del modello attualmente prefigurato diversamente non potrebbe che portare con sé.
La scrivente – conclude la lettera di Stanleybet – è a completa disposizione per meglio illustrare a codeste Amministrazioni il proprio punto di vista, anche in un’audizione da fissare in tempi brevi”. es/AGIMEG