Tar Lazio: l’ADM non ha poteri discrezionali sulla revoca della concessione a una ricevitoria Lotto

“Il potere di revoca, previsto dal contratto di concessione ha natura vincolata nell’an e nel quomodo”, pertanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non ha “alcuna discrezionalità in ordine all’adozione del provvedimento di revoca né potendo adottare misure diverse e più tenui”. Lo ribadisce il Tar Lazio respingendo il ricorso intentato da una ricevitoria del Lotto contro la revoca della concessione. L’esercizio aveva provato a fare leva sulla tenuità delle violazioni, e sul fatto che la legge del 1957 – che disciplina la vendita dei generi di Monopolio – affermi che il potere revoca sia discrezionale. Ma il Tar ricorda che “Il potere amministrativo discrezionale sia stato  esercitato ed interamente consumato dall’amministrazione con la previsione delle clausole del disciplinare e la sottoscrizione dello stesso, sicché, una volta verificatasi la fattispecie astratta prevista nella fonte convenzionale, l’amministrazione concedente non ha alcun margine di ulteriore apprezzamento, ma è tenuta a revocare la concessione”. Il giudice amministrativo ricorda quindi che “Il rispetto della scansione temporale prevista dalla normativa di riferimento per l’effettuazione dei versamenti è fondamentale, stante la strutturazione del gioco, imperniato su estrazioni periodiche ravvicinate, sulla raccolta di un montepremi costituito dal totale delle somme giocate, sul pagamento puntuale delle vincite e/o sul rimborso delle giocate, con la conseguenza che la funzionalità del sistema, sotto il profilo finanziario e contabile, richiede la massima certezza di regolarità dei flussi finanziari”. Di conseguenza “Anche il solo ritardo nel pagamento, dunque, costituisce una violazione legittimante l’adozione del provvedimento di revoca. In definitiva, la ratio delle disposizioni concernenti la revoca della concessione è costituita dal venir meno, al ricorrere di determinati presupposti, del rapporto di fiducia nei confronti del ricevitore, il quale, a causa del proprio inadempimento, diviene inaffidabile”. lp/AGIMEG