Lotto, raccolta minima non raggiunta, Tar Lazio: la ricevitoria che ha ottenuto un’archiviazione in passato non può invocare il legittimo affidamento

Il livello minimo di incassi per le ricevitorie del Lotto viene stabilito per “assicurare allo Stato, che sostiene i costi dell’istituzione e del mantenimento della rete di distribuzione, l’economicità del sistema delle concessioni di ricevitorie in ambito nazionale”. Lo afferma il Tar Lazio in una sentenza con cui respinge il ricorso intentato da una ricevitoria, l’ADM aveva disposto la decadenza della concessione propri per il mancato raggiungimento dei limiti minimi per un biennio. La ricevitoria aveva provato a far leva sul fatto che alcuni anni prima si era trovata in una situazione analoga (e in quel caso non era stato adottato alcun provvedimento), l’Amministrazione insomma doveva ormai conoscere “ragioni obiettive che non consentivano di raggiungere il limite minimo del fatturato”. Il Tar tuttavia replica che ogni provvedimento amministrativo “è in genere autonomo ed indipendente rispetto ad altri procedimenti in quanto si fonda su specifici presupposti di legge che devono ricorrere all’inizio del procedimento e al momento di adozione dell’atto conclusivo”. Di conseguenza “può quindi accadere che circostanze simili a quelle che in passato avevano dato luogo ad un’archiviazione non siano idonee o non lo siano più, ove presenti, a giustificare una nuova archiviazione poiché la decisione dell’amministrazione dipende dalla peculiarità del caso concreto che viene di volta in volta in emersione”. Di conseguenza la ricevitoria che in passato ha ottenuto un’archiviazione “non può riporre un affidamento ritenuto legittimo dall’ordinamento verso un’altra, eventuale, futura, archiviazione”. lp/AGIMEG