La Corte di Giustizia Europea pronuncerà mercoledì 19 dicembre la sentenza sulla causa promossa dalla StanleyBet sulla gara del Lotto che si è svolta in Italia tra il 2015 e il 2016. Ad aggiudicarsela fu l’unico soggetto a partecipare alla gara – la cordata formata dal concessionario uscente (Lottomatica) con IGH, Arianna 2001, e Novomatic – con un’offerta di 770 milioni di euro.
Il bando venne però impugnato dalla Stanleybet che criticava una serie di aspetti, come gli elevati requisiti di solidità economica richiesti ai candidati, o l’inserimento della clausola di cessione gratuita della rete (clausola che per le scommesse era già caduta con la sentenza Laezza). Ma soprattutto la decisione di mettere a gara un’unica concessione, quando invece il servizio poteva essere affidato a più soggetti in competizione tra loro. Stanley in sostanza puntava a offrire il Lotto nella propria rete di Ctd, paragonandolo a una scommessa sull’esito delle estrazioni.
Il Tar Lazio, nell’aprile 2016, respinse in toto le argomentazioni della Stanley, ritenendo pienamente giustificata dalle peculiarità del gioco la scelta di assegnare un’unica concessione. Inoltre, spiegavano i giudici di primo grado, un modello multiproviding “renderebbe comunque necessaria la presenza di un “superconcessionario” (o, quantomeno, la costituzione di un’apposita struttura di collegamento presso l’ADM) per coordinare le attività dei diversi operatori. Per il Tar poi le condizioni economiche non erano eccessivamente restrittive, visti i numeri del gioco. Infine, gli operatori che da soli non avevano i numeri per partecipare, potevano comunque ricorrere al raggruppamento temporaneo di imprese,come del resto aveva fatto anche il concessionario uscente. Legittima infine anche la clausola sulla cessione gratuita della rete che – al contrario di quella del bando delle scommesse – “precisa i termini, le modalità e l’oggetto della cessione non onerosa al termine della concessione”.
A rimettere la questione alla Corte di Giustizia è stato il Consiglio di Stato circa un anno dopo. Le questioni pregiudiziali riguardano la scelta del modello monoproviding; l’entità della base d’asta (“di gran lunga superiore ed ingiustificata rispetto ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi” richiesti ai candidati); e la clausola che avrebbe impedito alla Stanley di raccogliere le scommesse. Il bookmaker infatti non ha mai ottenuto una concessione italiana per la raccolta a terra, ma è sempre riuscito a dimostrare che i bandi italiani contenevamo delle norme discriminatorie. Come in altri bandi, anche quello del Lotto però imponeva di rinunciare alle attività irregolari.
Nell’udienza del 6 giugno scorso, l’Avvocatura di Stato ha però sottolineato che questa clausola scatta solamente nel caso in cui l’aggiudicatario commetta irregolarità inerenti l’oggetto della concessione, non si applica invece per i comportamenti tenuti nell’esercizio di altre concessioni. La stessa Stanley, del resto, detiene una concessione italiana per l’online che non è mai stata messa in discussione, nonostante i procedimenti penali avviati per la raccolta parallela delle scommesse a terra. Il bookmaker da parte sua ha sottolineato che la clausola attribuisce all’ADM un potere discrezionale ampissimo, rendendo la partecipazione alla gara eccessivamente aleatoria. E questo, insieme agli stringenti requisiti economici, ha reso di fatto impossibile l’accesso al credito.
L’avvocato generale anglomaltese – nelle conclusioni depositate a fine settembre – ha suggerito alla Corte di dichiarare il modello monoprovider non in contrasto con i principi dell’UE. Legittime di per sé anche la base d’asta e la clausola sulla cessione della rete, ma l’avvocato generale ha chiesto di rimettere le questioni ai giudici italiani. Dovrebbero essere questi infatti a decidere se la base d’asta sia stata fissata in modo arbitrario o sia invece giustificata da elementi oggettivi, e se i casi in cui si applica la clausola sulla decadenza siano determinati in modo chiaro e preciso. gr/AGIMEG