Il limite minimo di giocate che deve raccogliere una ricevitoria del Lotto vale anche per le rivendite che si trovano in posti isolati, se hanno firmato un contratto con l’Amministrazione che richiama i minimi esplicitamente: a nulla vale la circolare del 2006 che invece in questi casi introduceva una certa tolleranza. Lo stabilisce il Consiglio di Stato respingendo il ricorso si una ricevitoria aperta in una contrada di Ostuni, Brindisi. La ricevitoria per due anni di seguito non ha raggiunto la raccolta minima prevista (20.700 euro circa), ma ha provato a far leva su una circolare dell’aprile 2006 che sostanzialmente cerca di salvaguardare la capillarità della rete. Per le ricevitorie che si trovano a almeno 600 metri da rivendita più vicina, l’ADM “ritiene opportuno soprassedere all’avvio del procedimento di revoca purché gli incassi non siano inferiori a euro 15.000,00 all’anno”. Nel caso di Ostuni, la ricevitoria più vicina si trova a 5 chilometri, e il limite dei 15mila euro è stato superato in entrambi gli esercizi. Il Consiglio di Stato però sottolinea che la ricevitoria ha sottoscritto con l’Amministrazione un contratto nel dicembre del 2006 – quindi successivamente alla circolare – e che questo cita esplicitamente la clausola di revoca nel caso in cui la raccolta sia inferiore ai 20.700 euro. E il Consiglio di Stato bolla quindi come “prive di rilievo” le argomentazioni della ricevitoria. Respinto anche il tentativo di far rilevare una impossibilità parziale di adempimento del contratto. La ricevitoria si trova infatti in una zona non servita da ADSL: una serie di giocate sarebbero quindi state trasmesse con estrema lentezza, altre sarebbero addirittura state annullate. La ricevitoria ha comunicato i disagi solo telefonicamente all’ADM. Il giudice quindi afferma che non c’è “una previsione normativa che precludesse per simili prospettate circostanze il potere di revoca della concessione; né peraltro vi è prova di questi disagi, né di una loro formale prospettazione all’altra parte dell’accordo”. rg/AGIMEG