Lotto, Consiglio di Stato: ADM non può revocare concessione a ricevitoria che non versa piccole somme

E’ illegittimo revocare la concessione a una ricevitoria del Lotto che versa in ritardo i proventi delle giocate – soprattutto quando la somma in questione è di piccola entità – e la ricevitoria ha diritto al risarcimento del danno sofferto. Lo conferma il Consiglio di Stato, in sostanza confermando l’orientamento già espresso dal Tar Lazio. La vicenda risale al 2014, un ricevitore milanese si era visto revocare la concessione per non aver effettuato il versamento di una quota di proventi – circa 1.100 euro – la raccomandata di sollecito, seppur regolarmente ritirata era stata aperta solo con mesi di ritardo, a causa – aveva spiegato l’uomo – dell’enorme quantità di posta ricevuta. Il Tar aveva annullato la revoca, riconoscendo al ricevitore un risarcimento di circa 12mila euro per i mesi  in cui era rimasto inattivo (somma calcolata in via equitativa, riducendo del 50% l’aggio riscosso nell’anno precedente). Il Consiglio di Stato, adesso,  ha respinto in parte l’appello dei Monopoli, confermando in sostanza che il provvedimento di revoca in un simile caso sia eccessivo. “La revoca non potrebbe ex se giustificarsi in relazione al mero richiamo della violazione” del disciplinare di raccolta, “non essendosi data cura l’Agenzia di valutare la gravità del mancato versamento nel termine di somma di danaro comunque relativamente modesta (€ 1.169,30), in relazione alla condotta complessiva tenuta dal ricevitore con riferimento all’adempimento degli obblighi scaturenti dalla concessione”. I giudici di Palazzo Spada hanno invece decurtato il risarcimento a circa 6mila euro, visto il comportamento colposo del ricevitore: “con la dovuta diligenza, connessa all’esame della raccomandata, viceversa “rimasta giacente”, l’interessato avrebbe potuto versare la somma dovuta tempestivamente e comunque prima del provvedimento”. rg/AGIMEG