La Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato dalla titolare di un negozio dove erano in vendita lotterie istantanee tipo gratta e vinci ma senza l’autorizzazione dei Monopoli di Stato. Secondo l’accusa la titolare “aveva ingannato numerosi clienti camuffando la lotteria come concorso a premi, eludendo l’obbligo di corrispondere all’Amministrazione di settore i diritti economici alla stessa spettanti sulle lotterie”. Inoltre, “i biglietti gratta e vinci, privi del simbolo dell’amministrazione dei Monopoli, erano stati posti in vendita senza il necessario abbinamento a cartoline illustrate o a ricariche telefoniche, nemmeno presenti nell’esercizio al momento dell’accertamento di polizia; molti riportavano una data di scadenza già trascorsa e tutti indicavano fantomatiche vincite in euro. All’interno dell’esercizio della ricorrente era stato peraltro affisso un cartello che pubblicizzava una precedente vincita di mille euro; la ben più limitata combinazione dei biglietti con cartoline illustrate o ricariche telefoniche era oggetto di una dicitura stampigliata a piccole lettere”. Secondo la difesa invece la vendita era regolare e non risponderebbe al vero che “la ricorrente non detenesse all’interno del proprio esercizio le cartoline illustrate e le ricariche telefoniche da abbinare ai biglietti; i concorsi a premi, non sono vietati, se lo scopo promozionale non viene distorto, e non necessiterebbero invariabilmente della preventiva autorizzazione dell’amministrazione dei Monopoli”. Secondo i giudici il ricorso è infondato in quanto rimarrebbero prima di tutto le “millantate possibilità di cospicue vincite in denaro per gli acquirenti dei biglietti, in aperto contrasto con il limitato abbinamento dei biglietti a cartoline illustrate e ricariche telefoniche”. Inoltre, l’imputata “all’impossibilità di vincite in denaro risultante dalla poco leggibile dicitura stampigliata sui biglietti, aveva opposto l’ampia (quanto ingannatoria) pubblicizzazione della possibilità contraria”. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. es/AGIMEG