Con 39 voti favorevoli e 27 contrari il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato la prima legge di revisione ordinamentale del 2021 che contiene per gli ambiti istituzionale, economico e territoriale, circoscritte e limitate modifiche, integrazioni o specifiche sostituzioni di disposizioni legislative. Tra i vari interventi, la Regione Lombardia conferma il suo impegno nelle attività di contrasto ai fenomeni di dipendenza da gioco d’azzardo. Fra le novità, è stata introdotta la possibilità da parte degli esercenti di segnalare il mancato rispetto della normativa tramite invio di una mail ad una casella di posta elettronica messa a disposizione dalla Regione. Ecco l’articolo sul gioco:
Art. 3 (Modifiche agli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 8/2013) 1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico) sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; b) alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; c) al numero 1) della lettera h) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; d) alla lettera k) del comma 1 dell’articolo 4 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; e) al comma 3 dell’articolo 4 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; f) dopo il comma 10 dell’articolo 4, è aggiunto il seguente: “10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l’accesso alle aree e ai locali per il gioco d’azzardo lecito, in attuazione dell’articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull’accesso ai locali e sull’utilizzo delle apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito da parte degli utenti.”; g) al comma 3 dell’articolo 5 parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; h) al comma 6 bis dell’articolo 5, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: b bis)la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti; i) nella rubrica dell’articolo 6 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”; j) al comma 1 dell’articolo 6 la parola “ASL” è sostituita dalla parola “ATS”. cdn/AGIMEG