Legge Regionale Piemonte: sindaci presentano una nuova normativa, applicazione retroattività distanziometro posposta al 31 dicembre 2023

I sindaci piemontesi hanno deciso di presentare una proposta di legge sul gioco d’azzardo. Si tratterebbe di una norma che in realtà rappresenta un compromesso, volta a sospendere almeno momentaneamente le ostilità emerse nel Consiglio Regionale in attesa di una soluzione condivisa. L’iniziativa è dei sindaci di Grugliasco, Roberto Montà, e Cuneo, Federico Borgna rispettivamente a capo di Avviso pubblico, l’associazione dei Comuni che si propone la promozione della legalità e Ali-Legautonomie Piemonte. La proposta – riporta Lo Spiffero – sta girando per la raccolta delle adesioni (al momento è stata già sottoscritta dai Comuni di Collegno, Rivarolo, Druento, Gassino, Condove, Brozolo, Cavagnolo, Casalborgone, Lauriano, San Sebastiano Po, Monteu da Po, ma anche Bra e Savigliano (Cuneo), Crescentino (Vercelli)), martedì è previsto un presidio davanti a Palazzo Lascaris a cui seguirà la consegna del testo al presidente Stefano Allasia. In questa nuova proposta di legge i sindaci pospongono l’applicazione della retroattività del distanziometro, che vieta la collocazione di apparecchi per il gioco meno di trecento metri per i comuni fino a 5mila abitanti e 500 metri per quelli più popolosi di una serie di luoghi sensibili, al 31 dicembre 2023. E’ prevista poi l’approvazione del Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d’azzardo patologico. La promozione delle “iniziative delle: associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi; associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata”. “In osservanza a quanto previsto dall’articolo 7 comma 8 del Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) è fatto divieto di ingresso ai minori di anni diciotto: a) nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale gioco; b) nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi video lottery (VLT e AWP); c) nei punti vendita in cui si esercita, quale attività principale, quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. 2. È vietato consentire la partecipazione ai giochi con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. 3. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età è manifesta. 4. Con riferimento ai punti per il gioco di cui all’art.2 comma 1 lett. e), l’accertamento della maggiore età e la conseguente possibilità di utilizzo degli apparecchi per il gioco avviene attraverso idoneo lettore del codice fiscale o della tessera sanitaria posizionato su ogni apparecchio del gioco lecito, nel rispetto della normativa in materia del trattamento dei dati personali. La Regione istituisce, presso l’Osservatorio Epidemiologico delle Dipendenze patologiche (OED Piemonte), la Sezione tematica sul G.A.P., con funzione consultiva. 2. La Sezione tematica sul G.A.P. è composta da: a) un tecnico di comprovata esperienza, nominato dal Presidente della Giunta regionale, che ne assume la presidenza; b) gli assessori competenti per materia; c) due rappresentanti degli enti locali designati, di concerto, dalle loro rappresentanze; d) un rappresentante per ciascuna ASL territoriale; e) due rappresentanti di associazioni di volontariato iscritte al Registro Unico del terzo settore (RUNTS) che si occupano di dipendenze; f) un rappresentante delle associazioni di tutela dei diritti dei consumatori. 3. La Sezione tematica sul GAP, svolge i seguenti compiti: a) fornisce alla Giunta regionale elementi sull’esito del monitoraggio svolto nell’ambito delle attività terapeutiche prestate ai soggetti affetti da G.A.P.; b) formula proposte e pareri alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità indicate all’articolo 1. 4. La partecipazione alla sezione tematica sul G.A.P. è a titolo gratuito La Regione, in coerenza con i principi e le azioni volte a prevenire il ricorso all’usura da parte dei soggetti dipendenti dal gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie, promuove, con il coinvolgimento dell’Osservatorio regionale sui fenomeni di usura estorsione e sovraindebitamento di cui alla legge regionale 19 giugno 2017, n. 8, le seguenti attività: a) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione sul territorio regionale per favorire una corretta percezione del rischio da gioco d’azzardo patologico; b) la diffusione della cultura dell’utilizzo responsabile del denaro anche per evitare situazioni di indebitamento e sovraindebitamento e di connessa maggiore esposizione al rischio di usura da parte di soggetti affetti da dipendenza dal gioco d’azzardo patologico e delle loro famiglie”. Inoltre “I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, dispongono limitazioni temporali all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell’arco dell’orario di apertura previsto, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e)”. cdn/AGIMEG