Giochi presenti nelle proposte emendative presentate presentati alla commissione Bilancio del Senato all’articolo 3 della legge di Stabilità e riguardanti il comparto dei giochi. Per quanto riguarda il comma 21, nell’emendamento da Milo e Ferrara (Gal) si fa riferimento a “I soggetti che offrono, in proprio ovvero mediante Gestori, scommesse con vincite in denaro in “Punti di Gioco” aperti al pubblico in carenza di concessione rilasciata dallo Stato e non collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, già attivi al 31 dicembre 2014, possono sanare la propria posizione mediante:
Adesione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alle previsioni ivi contenute per ottenere rilascio di “Nulla Osta” da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, tramite apposito Modello da questa predisposto contenente apposito Disciplinare per la raccolta delle scommesse e contestuale versamento, per ogni Punto di Gioco, dell’importo forfettario di euro 12.000,00;
Richiesta, entro 15 giorni dall’ottenimento del “Nulla Osta”, della Licenza di Polizia ex 88 TULPS da parte propria o del Gestore incaricato alla raccolta delle scommesse;
Collegamento, entro 90 giorni dall’ottenimento del “Nulla Osta”, al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, di tutti i Punti di Gioco;
L’adempimento alle previsioni di cui alla lettera a) del presente comma equipara l’attività dei soggetti aderenti a quella regolata dallo schema di convenzione sottoscritto dai Punti di Gioco operativi ai sensi dell’art. comma 9-octies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; stante la limitata durata di operatività dei Nulla Osta, e in previsione del riordino della disciplina dei giochi pubblici, il Disciplinare redatto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli dovrà prevedere la non applicazione per questi soggetti delle seguenti previsioni contenute nella citata convenzione: à rt. 5, punto 1, lettere a), b), d) f); art. 8, punto 1, lettere c), d), g), h); art. 8, punto 5; art. 13, punto 3, lettera e); art. 14, punto 2; art. 14, punto 5, lettera c); art. 16. Il mancato rispetto dei restanti obblighi convenzionali e di ogni regolamento conseguente alla raccolta dei Giochi Pubblici comporterà l’applicazione di quanto previsto dall’art. 22 della suddetta
L’articolo 7, comma 10 del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189 per le concessioni attualmente operative si applica anche ai Punti di Gioco che aderiscono alla presente legge che, in attesa del previsto riordino del settore, non tiene conto dalle distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili”;
Dal 31 gennaio 2015 è vietata la raccolta di Giochi e scommesse in locali aperti al pubblico che operano in carenza di Concessione o di autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui alla presente legge.
Per quanto riguarda le sanzioni “l mancato rispetto del divieto di cui alla lettera e) comporta, la non applicabilità di quanto previsto dalla precedente lettera e), l’immediata chiusura del punto vendita, il sequestro dì tutte le apparecchiature e il pagamento, per ogni giorno di attività a partire dal I gennaio 2015:
di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della media della raccolta di scommesse effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio, desunta dai dati registrati nel totalizzatore nazionale;
per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 750;
per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, in ragione di un’aliquota di prelievo del tre per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 750.
Per ciascun apparecchio il titolare dell’esercizio pubblico è soggetto, oltre al pagamento dell’imposta, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 10.000. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa e, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di Polizia che procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all’Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto n. 773 del 1931, ovvero dell’apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell’esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro duecento per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.