“L’articolo 14 destina annualmente, a decorrere dall’anno 2015, nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale una quota pari a 50 milioni di euro per la cura delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo.
Alla ripartizione dell’importo si provvede annualmente all’atto dell’assegnazione delle risorse spettanti alle regioni e province autonome a titolo di finanziamento della quota indistinta – non vincolata al perseguimento di particolari obiettivi –, del fabbisogno sanitario standard regionale, secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard. Come evidenziato anche dalla relazione tecnica la disposizione, in tali termini, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita ad individuare una specifica finalizzazione degli importi destinati alle regioni per l’erogazione delle prestazioni sanitarie sul finanziamento della quota indistinta del Servizio sanitario nazionale”. E’ quanto specificano i tecnici di Bilancio della Camera, in riferimento ai profili di competenza della Commissione Affari Sociali, sulla Legge di Stabilità 2015. Aggiungono: “la verifica della effettiva destinazione delle risorse e delle relative attività assistenziali costituisce adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale ed è effettuata nell’ambito del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Va ricordato – specificano i tecnici di Bilancio – che sono all’esame della XII Commissione Affari sociali, in sede
referente, alcune proposte di legge (A.C. 101 ed abb.) in materia di gioco d’azzardo finalizzate essenzialmente alla prevenzione cura e riabilitazione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico e dei loro familiari e, più in generale, alla protezione dei
minori e dei soggetti vulnerabili. Oltre alla definizione dei soggetti affetti da gioco d’azzardo patologico (GAP) ed alla individuazione dei servizi preposti all’attività di prevenzione della patologia nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni, viene prevista l’utilizzazione del sistema “tessera sanitaria” al fine di registrare i dati anagrafici dei giocatori, anche per consentire a questi ultimi di autoescludersi dal gioco, e ne viene contemplata la trasmissione al Ministero della salute. Sono poi previste norme sull’etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, viene posto e sanzionato il divieto della propaganda pubblicitaria del gioco d’azzardo e sono stabiliti una serie di obblighi relativi ai luoghi in cui si esercita il gioco d’azzardo. Infine è istituito il Fondo per la prevenzione, la cura e la riabilitazione del gioco d’azzardo patologico e il Fondo per le
famiglie dei soggetti affetti da GAP”. im/AGIMEG