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Legge di Bilancio: segnalato emendamento PD sul Fondo per il contrasto delle ludopatie

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E’ stato segnalato, e quindi sarà votato, in 5a Commissione Bilancio al Senato l’emendamento Tajani (PD) sul Fondo per il contrasto delle ludopatie presentato alla Legge di Bilancio.

La proposta emendativa prevede l’introduzione del “Fondo per il contrasto delle ludopatie” presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro. Per finanziare il fondo, è previsto il Preu sulle Awp al 19,25%, sulle Vlt al 6,25%, le vincite del lotto tassate all’8,25%, mentre sulla parte di vincite superiori a 500 euro si applica un prelievo del 12,25%.

Ecco il testo integrale:

91.0.2 TAJANI (PD)Senato della RepubblicaSenato della Repubblica

Dopo l’articolo 91, è inserito il seguente: « Art. 91-bis. (Fondo per il contrasto delle ludopatie) 1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituto, con uno stanziamento annuale di 150 milioni di euro, a partire dalla data di entrata della presente legge il “Fondo per il contrasto delle ludopatie” al fine di finanziare tutte quelle attività necessarie per diffondere la consapevolezza del gioco responsabile e contrastare fenomeni ludopatici che possono nuocere all’individuo e alla sua famiglia. 2. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede: a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del teso unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 19,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 6,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate; c) la ritenuta sulle vincite del lotto di cui all’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata nella misura del 8,25 per cento; d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del decretolegge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, trasfuso nell’articolo 10, comma 9, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, è fissato al 12,25 per cento; e) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, previsto dall’articolo 6 del decreto del diretto generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di cui alla lettera d), è fissato al 12,25 per cento. 3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi di concerto con il Ministero della salute entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono definite le norme di attuazione del presente articolo ».

cdn/AGIMEG

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