Legge di Bilancio, Forza Italia presenta EMENDAMENTI per fissare il Preu sulle slot al 21,6%. Ecco i TESTI INTEGRALI

Nel corso dell’esame della legge di Bilancio sono stati presentati alcuni emendamenti che riguardano il preu sugli apparecchi. Di seguito i testi:

Dopo l’articolo inserire il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi in materia di versamenti PREU)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;
ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.
Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo l’articolo 201 aggiungere il seguente:
Art. 201-bis
(Estensione regime forfettario)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, per gli anni 2021 e 2022 il limite dei ricavi per l’accesso e l’applicazione del regime forfettario di cui all’art. 1, commi 54 e 71 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, è fissato in euro 100.000,00.
2. Per gli anni 2021 e 2022 la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è incrementata di due punti percentuali.
Donno.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis. Per gli anni 2020 e 2021 l’aliquota del Prelievo Erariale Unico sugli apparecchi di cui all’art.110 comma 6 lett.a) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nel 21,60% delle somme giocate. Alle minori entrate, valutate in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come, rideterminato dall’art. 73, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
D’Attis, Mule’, Mandelli.

All’art.205 è inserito il seguente quinto comma:
“3-bis I termini per il pagamento del Prelievo Erariale Unico con scadenze entro il 30 Dicembre 2020 sono prorogati al 30 Dicembre 2021. Le somme dovute possono essere versate dai soggetti passivi del prelievo e ad essi dai soggetti dagli stessi incaricati della raccolta con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata e’ versata entro il 31 Dicembre 2020 e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata e’versata entro il 22 Dicembre 2021. La modalità di determinazione dell’Imponibile medio forfettario è determinato con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla base dei livelli di raccolta del singolo apparecchio nel bimestre precedente alla mancata lettura dei contatori.”
D’Attis, Mule’, Mandelli.

All’art. 205, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
3-bis. I concessionari del gioco regolato dal decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 versano il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
D’Attis, Mule’, Mandelli.

Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:
Articolo 205-bis
(Interventi in materia di versamenti PREU)
1. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio sono rimodulati come segue:
i) in relazione alle competenze a saldo del quinto periodo contabile 2020, la scadenza originaria del 22 novembre 2020 si intende prorogata al 29 gennaio 2021, fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 8 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 29 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 31 agosto 2021;
ii) in relazione alle competenze del sesto periodo contabile 2020, i termini sono prorogati al 22 gennaio 2021 fatta salva la possibilità di rateizzare dette somme in 4 rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l’ultimo giorno lavorativo di ciascun mese; l’ultima rata è versata entro il 30 aprile 2021.
2. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo pari a 500 milioni di euro per l’anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 115 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n.77.
D’Attis, Mule’, Mandelli, Cattaneo.

lp/AGIMEG