Presentati alcuni emendamenti alla legge di Bilancio per rivedere le aliquote della tassa sulla fortuna. Di seguito i testi integrali:
Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)
1 A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole “e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”
Conseguentemente
All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “400 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “100 milioni
Mandelli, Porchietto, Squeri.
Dopo l’articolo, aggiungere il seguente: «Art. 194-bis.(Interventi in materia di aliquote di prelievo sugli apparecchi da intrattenimento)
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”
Zennaro.
All’articolo 205 dopo il comma 3 inserire il seguente:
A decorrere dal 1° gennaio 2021, il diritto sulla parte della vincita previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 12 per cento delle vincite eccedenti i 500 euro. All’articolo 1, comma 731, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2021” e le parole “sino al 31 dicembre 2020 e nell’8,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021” sono soppresse.”.
D’Attis, Mule’, Mandelli.
lp/AGIMEG