Nel corso dell’esame della legge di Bilancio sono stati presentati due emendamenti per sostenere le sale da bingo nel corso dell’emergenza sanitaria. Di seguito i testi:
Dopo l’articolo 194 è inserito il seguente:
Art. 194-bis: (Interventi di ristoro per le sale bingo)
1. All’articolo 69, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole “sospensione dell’attività” sono aggiunte le parole “per ciascun mese o frazione di mese fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e sue successive eventuali proroghe”.
2. Dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
Conseguentemente
All’articolo 209 sostituire le parole “800 milioni” con le seguenti “500 milioni” e le parole “500 milioni” con le seguenti “200 milioni”
194.026. D’Attis, Mandelli, Squeri, Porchietto, Occhiuto, Cannizzaro, D’Attis, Pella, Prestigiacomo, Russo Paolo.
Dopo l’articolo 205 aggiungere il seguente:
Articolo 205-bis
(Sostegno ai flussi economico-finanziari ed all’occupazione delle sale bingo)
1. Al fine di garantire la continuità dell’operatività delle Sale Bingo, a decorrere dal 1° gennaio 2021 il prelievo erariale ed il compenso per il controllore centralizzato del gioco del bingo sono fissati nella misura rispettivamente del 8% e dell’1% del prezzo di vendita delle cartelle ed il montepremi è conseguentemente stabilito in almeno il 73% del prezzo della totalità delle cartelle vendute in ciascuna partita. Il concessionario versa il prelievo erariale e il compenso in maniera differita entro novanta giorni dal ritiro delle stesse e, comunque, entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all’ultimo bimestre. L’importo costituente prelievo erariale deve essere coperto da idonea cauzione e su di esso sono dovuti interessi legali, calcolati dal giorno del ritiro fino a quello dell’effettivo versamento.
2. Al relativo onere, pari a 36 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 si provvede mediante riduzione del fondo di cui al comma 542 della legge 11 dicembre 2016, n232, come incrementato dall’articolo 19, comma 1 lettera b) del decreto legge. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
205.013. D’Attis, Mule’, Mandelli