Riprende oggi in commissione Bilancio alla Camera l’esame del ddl Bilancio. Nella seduta odierna i parlamentari saranno impegnati nell’ammissibilità delle quasi 5 mila proposte pervenute. Tra queste, ce ne sono alcune che riguardano il comparto dei giochi. La commissione Agricoltura, ad esempio, propone che “a partire dal 1° gennaio 2017, in analogia ad altre tipologie di gioco, l’imposta unica sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilita per la rete fisica nella misura del 33 per cento del MOL (Margine Operativo Lordo, differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte) e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del MOL; il gettito conseguito con questa modalità di tassazione rimane destinato per il 25 per cento a titolo di Imposta Unica ed il 75 per cento al MIPAAF per il finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse e delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli”. Il deputato Russo (Fi) in previsione del riordino complessivo del comparto, chiede che “in analogia ad altre tipologie di gioco il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito per la rete fisica nella misura del 33 per cento del margine costituito dalla differenza tra le somme raccolte e le vincite corrisposte e per il gioco a distanza nella misura del 37 per cento del margine stesso. Per incentivare l’accettatone di scommesse ippiche a quota fissa in forma legale all’interno delle reti in concessione, nel caso in cui nei precedenti 12 mesi solari la raccolta di dette scommesse, rilevata bimestralmente, raggiunga 160 milioni di euro, il prelievo sul margine è pari rispettivamente al 27 per cento per la rete fisica ed al 33 per cento per il gioco a distanza; nel caso in cui la raccolta raggiunga nel medesimo periodo 200 milioni di euro, il prelievo sul margine è pari rispettivamente al 21 per cento per la rete fisica ed al 27 per cento per il gioco a distanza. Il gettito conseguito è destinato per il 25 per cento all’Imposta Unica di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e per il 75 per cento al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per lo svolgimento delle competenze in materia ippica” e con un secondo emendamento che “è facoltà dei concessionari offrire palinsesti di scommesse complementari al palinsesto ufficiale delle scommesse ippiche. Nei casi in cui il concessionario propone palinsesti complementari e sostiene l’onere economico per l’acquisitone dei diritti per la ritrasmissione delle immagini delle corse, il prelievo sulle scommesse a quota fissa incluse in tali palinsesti è ridotto di un terzo”. Sempre in tema di ippica, il deputato Falcone (Pd) “al fine di accelerare il rilancio del settore ippico, nelle more dell’attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, a decorrere dal 10 gennaio 2017 alle scommesse ippiche a quota fissa, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte nella misura del 30 per cento relativamente alle corse da disputarsi sul territorio italiano organizzate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ovvero, una volta istituito, dall’organismo di cui all’articolo 15, comma 3, lettera b), della legge 28 luglio 2016, n. 154 e del 20 per cento con riferimento alle altre corse. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ovvero, una volta istituito, dall’organismo competente per la gestione dei diritti televisivi sulle corse ippiche, di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a), della legge 28 luglio 2016, n. 154 fornisce gratuitamente ai concessionari le immagini relative alle corse da disputarsi sul territorio italiano o incluse nel programma ufficiale. 2. Con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le modalità per il versamento dell’imposta unica da parte dei concessionari. 3. Qualora dall’applicazione delle lettere precedenti non si realizzino entrate sufficienti a garantire un gettito pari a quello dell’anno 2016, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, può stabilire l’aumento dell’aliquota d’imposta di cui al comma 1 in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di entrate. 4. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede con proprio decreto dirigenziale all’adozione delle opportune modifiche al decreto 14432/GIOCHI/UD del 30 luglio 2013, anche mediante l’abrogazione del proprio Provvedimento n. 55797 del 1 luglio 2014, al fine di introdurre espressamente le corse dei cavalli fra gli avvenimenti che possono essere oggetto di scommesse del programma complementare previsto dall’articolo 12 comma 1 lettera m) del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. 5. Al fine di garantire parità di trattamento tra gli operatori del settore delle scommesse a distanza a quota fissa, ai concessionari autorizzati alla raccolta di scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori è consentita anche la raccolta delle scommesse relative alle corse di cavalli comprese nel programma ufficiale delle corse dei cavalli e nel programma di avvenimenti personalizzati e complementari. Alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori relative alle corse di cavalli si applica l’imposta unica di cui alla lettera a), in luogo dell’imposta di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, la quale continua ad applicarsi in relazione alle altre scommesse ivi previste. 6. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge si provvede all’adeguamento del Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 marzo 2013, n. 47, conformemente a quanto previsto alla lettera e). È consentita la raccolta delle predette scommesse relative alle corse dei cavalli anche nelle more dell’adozione del citato decreto ministeriale di adeguamento”. Tornano anche le richieste di inasprire il prelievo erariale sugli apparecchi da gioco. Con tre identici emendamenti Scotto (Si) e Pannarale (Si) chiedono che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell’ammontare delle somme giocate. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l’allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del lotto ed a quello del Super Enalotto”. Cominardi (M5S) propone “a decorrere dal 1° gennaio 2017, si applica un prelievo pari all’1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’Erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par
ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli”. dar/AGIMEG