Legge Bilancio: dal PD due subemendamenti su concessioni del Bingo. Ecco i testi integrali

In V Commissione al Senato, in merito alla Legge di Bilancio, sono stati presentati due subemendamenti a firma Nannicini (PD) al subemendamento dei relatori che riguardano il gioco e nello specifico le concessioni del Bingo.

Nannicini (PD)

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 838, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole ”successivamente al termine del 31 dicembre 2016”, sono soppresse».

Nannicini (PD)

Al capoverso «Art. 93», dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’articolo 9 del D.M. 21 novembre 2000, ”Approvazione della convenzione tipo per l’affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo”’ (Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2000, n. 279, S.O.), è abrogato».

Ecco il testo del subemendamento dei relatori:

a) dopo il tredicesimo conseguentemente aggiungere il seguente: «L’articolo 93 è sostituito con il seguente:

”Art. 93

(Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite)

     1. A decorrere dal 1º gennaio 2020, le misure del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono incrementate e fissate, rispettivamente, nel 23,85 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 24,00 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera a) e nel 8,50 per cento sino al 31 dicembre 2020 e nel 8,60 per cento, a decorrere dal 1º gennaio 2021, delle somme giocate per gli apparecchi di cui alla lettera b). Le aliquote previste dal presente articolo sostituiscono quelle previste dall’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, come modificate dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dall’articolo 27, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

        2. A decorrere dal 1º gennaio 2020, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è fissata in misura non inferiore al 65 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e in misura non inferiore all’83 per cento per gli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le operazioni tecniche per l’adeguamento della percentuale di restituzione in vincite sono concluse entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        3. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato nel 20 per cento per la quota delle vincite eccedenti il valore di euro 200.

        4. A decorrere dal 1º marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro previsto dall’articolo 6, comma 1, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, richiamato nell’articolo 10, comma 9, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è fissato al 20 per cento. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto del direttore generale dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 265 del 14 novembre 2011, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite.

        5. L’articolo 26 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, è abrogato”.». cdn/AGIMEG