Continua in Commissione Bilancio alla Camera l’esame della Legge di Bilancio e dei relativi emendamenti.
E’ stato chiesto in riferimento agli emendamenti 2.62, 8.0160 e 72.033 presentati dai relatori, che il Governo “fornisca esplicita rassicurazione sul fatto che le disposizioni contenute in tali proposte siano adeguatamente coperte e siano, quindi, coerenti con l’impianto complessivo della manovra di bilancio”. E la consegna tempestiva, da parte del Governo, della relazione tecnica sulle proposte emendative dei relatori 2.62, 8.0160, 72.033, 80.0107 e 123.032, al fine di garantire il pieno esercizio, da parte della Commissione, delle funzioni attribuite in materia di verifica della copertura finanziaria degli emendamenti di provenienza governativa”. Il sottosegretario al MEF Federico Freni ha assicurato che “le relazioni in corso di deposito da parte dei relatori garantiscono la perfetta tenuta dell’impianto complessivo della manovra, osservando che questo dato sarà ufficialmente confermato anche a seguito dell’avvio dell’esame del disegno di legge di bilancio in Assemblea attraverso la predisposizione della relazione tecnica di passaggio”. “Il Governo ha già confermato l’adeguatezza e la congruità della copertura finanziaria di cui alla proposta emendativa dei relatori 2.62″, ha aggiunto Giuseppe Tommaso Vincenzo Mangialavori (FI-PPE).
Ricordiamo che l’emendamento 8.0160 e il 2.62 introducono nuove tasse per scommesse e giochi online. Ecco il testo:
all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita: a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore; b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte; c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. 3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.
8.0160. I Relatori.
all’articolo 12, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita:
a) per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e i giochi di carte in modalità diversa dal torneo, nonché i giochi di sorte a quota fissa, e per il gioco del bingo a distanza, nella misura del 25,5 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore;
b) per le scommesse sportive a quota fissa, nelle misure del 20,5 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 24,5 per cento, se la raccolta avviene a distanza, applicata sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte;
c) per le scommesse a quota fissa su eventi simulati di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 24,5 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore.
3-ter. Il prelievo sui prodotti di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’articolo 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2025, nella misura, rispettivamente, del 20,5 per cento per le scommesse ippiche a quota fissa raccolte su rete fisica e del 24,5 per cento per quelle raccolte a distanza, applicato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ferma restando la ripartizione del prelievo conseguito ai sensi dell’articolo 1, comma 1051, secondo periodo, della medesima legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2.62. I Relatori
Invito al ritiro per l’emendamento Marattin (Misto) che prevede un incremento del Preu per slot e Vlt.
Dopo l’articolo 73, aggiungere il seguente: Art. 73-bis. (Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese)
Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito il Fondo per l’incentivazione dell’aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall’anno 2025. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuove costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato. 2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell’esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d’imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d’imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro. 3. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l’ulteriore fusione, dell’impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi. 4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo. 5. Alle minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottare entro il 15 settembre 2025 è determinata la misura dell’incremento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, al fine di assicurare un gettito corrispondente a quello necessario al raggiungimento dell’importo di 1.000 milioni di euro.
73.05. Marattin (Misto)
Proposto l’accantonamento degli identici emendamenti Ciani 66.2 e Lupi 66.1 che chiedono di sopprimere l’articolo 66.
ART. 66. Sopprimerlo.
* 66.2. Ciani, Vaccari, Quartini, Madia, Furfaro, Serracchiani, Malavasi, Merola, Marino, Bonelli, Girelli, Stumpo (M5S)
* 66.1. Lupi, Pisano, Bicchielli, Brambilla, Carfagna, Cavo, Alessandro Colucci, Semenzato, Tirelli (Misto)
Proposto l’accantonamento dell’emendamento Quartini 66.4 sul rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico. Accantonamento anche per gli identici emendamenti Steger 66.18, Panizzut 66.17, De Bertoldi 66.19.
Sostituirlo con il seguente: Art. 66. (Rifinanziamento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico) 1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Conseguentemente, all’articolo 121, comma 2, sostituire le parole: 120 milioni per l’anno 2025 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026 con le seguenti: 70 milioni per l’anno 2025 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
66.4. Quartini, Carmina, Dell’Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto, Sergio Costa (M5S)
Al comma 2, sesto periodo, sopprimere le parole: e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
* 66.18. Steger, Gebhard, Schullian (Misto)
* 66.17. Panizzut, Cattoi, Pizzimenti, Frassini, Ottaviani, Barabotti (Lega)
* 66.19. De Bertoldi, Steger (Misto)
cdn/AGIMEG