Dopo il via libera della Camera, si apre oggi, lunedì 23 dicembre, la sessione di bilancio in Senato: alle 11 in Aula le comunicazioni del Presidente sul contenuto del ddl di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027; alle 11:45 l’avvio dell’esame del ddl in 5a Commissione Bilancio, con la relazione del senatore Liris (FdI).Email
La legge di bilancio è blindata e arriverà il 27 in Aula per la discussione generale. Il disco verde definitivo è previsto per il 28 dicembre e sarebbe in corso una valutazione sull’apposizione o meno della fiducia. Poi le Camere riapriranno dopo la Befana con in lista una serie di provvedimenti a partire dal Milleproroghe.
Nella Manovra, misure in materia di giochi. In particolare l’aumento della tassazione per le scommesse, sia fisiche sia online, virtuali, poker cash e a torneo e casinò online. Inoltre novità per il Bingo, introduzione a regime dal 2025 dell’estrazione settimanale aggiuntiva del venerdì per i giochi del Lotto e del Superenalotto e proroghe a titolo oneroso fino al 31 dicembre 2026 per il bingo, scommesse, slot.
“La norma prevede l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 1052, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di chiarire l’applicabilità dell’aliquota di imposta del 25% (in luogo di quella del 20% prevista dall’articolo 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), oltre che ai “giochi di abilità a distanza” anche ai “giochi di sorte a quota fissa” e ai “giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo”, ricomprendendo la norma interpretata anche tali fattispecie nel suo campo applicativo. L’interpretazione autentica si rende necessaria per garantire la chiarezza del diritto e prevenire l’eventuale contenzioso che l’indeterminatezza interpretativa potrebbe generare. Sotto il profilo strettamente finanziario, si evidenzia che la disposizione in esame non determina oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che la quasi totalità degli operatori ha già aderito all’interpretazione accolta dalla previsione in disamina. 90 Si prevede la modifica dell’articolo 1, comma 636, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, lettera c), intervenendo sul divieto di trasferimento dei locali dove sono ubicate le sale Bingo nel periodo di proroga della concessione. In particolare, la modifica riguarda le condizioni in presenza delle quali è consentita la deroga al divieto suddetto, la quale viene ora prevista nel caso di impossibilità di mantenere la disponibilità dei locali per cause di forza maggiore, per comprovata diseconomia o per fatti non imputabili al concessionario estesa all’ipotesi di comprovate diseconomie di scala. Ai fini del trasferimento i concessionari dovranno avere la disponibilità di un altro immobile nel quale trasferirsi, situato nello stesso comune ad una distanza minima stradale di 1.000 metri dalla sala bingo più vicina, ovvero in altro comune a una distanza minima stradale di 30.000 metri dalla sala bingo più vicina, ferma, comunque, la previa favorevole valutazione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica essendo neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari. 91 La disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2025, stabilisce, in luogo dell’attuale limite minimo (almeno il 70%), un limite massimo (71%) e minimo (70%) per la fissazione della misura del montepremi del gioco del bingo al fine di evitare che una eccessiva flessibilità nella fissazione delle percentuali di raccolta da destinare ai singoli premi costituisca un mezzo per realizzare forme di concorrenza sleale tra le sale bingo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di previsione neutrale sotto il profilo degli effetti finanziari; ciò in quanto la previsione di un limite minimo e massimo della misura del montepremi del gioco del Bingo incide unicamente sulla misura variabile del compenso dei concessionari, mentre il prelievo erariale, ai sensi del decreto-legge 2 marzo, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 26 aprile 2012, è determinato in maniera fissa nella misura del 12% del prezzo di vendita delle cartelle di gioco”. E’ quanto si legge nella Relazione tecnica, prospetto riepilogativo e allegato conoscitivo.
“Le norme contenute ai commi 92 e 93 sono finalizzate all’ottimizzazione della rete fisica di raccolta delle scommesse e alla promozione di una raccolta integrata che favorisca il rilancio delle scommesse ippiche. Di seguito se ne descrivono gli effetti finanziari: L’aumento dello 0,5 per cento dell’aliquota dell’imposta unica su scommesse sportive a quota fissa (su rete fisica e a distanza) e sui giochi di abilità a distanza produce gli effetti finanziari riassunti nella tabella che segue.
Come emerge dalla Tabella, l’aumento dello 0,5 per cento genera un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a circa 28 milioni di euro. Pur agendo su una tassazione già elevata, si stima che la portata minima dell’aumento e la sua modulazione su tutti i giochi non dovrebbe produrre riduzione della raccolta (e del conseguente gettito), in quanto si ritiene che l’aumento si tramuti, in parte, in una seppur minima possibile riduzione della restituzione in vincita e, in parte, dei margini dei concessionari, senza produrre un allontanamento dei giocatori dal gioco legale. L’aumento di 2,5 punti percentuali dell’aliquota dell’imposta unica per le scommesse a quota fissa su simulazioni di eventi di cui all’articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguarda un settore in forte aumento, essendo cresciuto solo fra il 2022 e il 2023 del 23 per cento e, addirittura del 115 per cento rispetto al 2021 e generando un introito erariale pari a 123 Milioni di euro. Anche per il 2024, la raccolta è stimata in aumento di un ulteriore 19 per cento, con uno stimato gettito erariale pari a circa 146 Milioni di euro. Per tali scommesse a quota fissa su eventi simulati, l’imposta è fissata nella misura del 22 per cento della raccolta al netto delle somme che, in base al regolamento di gioco, sono restituite in vincite al giocatore. L’aumento del 2,5 per cento dell’aliquota dell’imposta unica sulle scommesse virtuali genera, dunque, un gettito annuo, a decorrere dal 2025, pari a 16,5 Milioni di euro.
Il comma 93 riduce, inoltre, il prelievo sui prodotti di cui al comma 3, dell’articolo 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e di cui all’art. 1, comma 1053, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; tale misura ha l’obiettivo di equiparare il prelievo sulle scommesse ippiche a quota fissa (attualmente pari al 43 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e 47 per cento della stessa per il canale a distanza) a quello sulle scommesse sportive (sulla base della presente norma fissate al 20,5 per cento della spesa dei giocatori per il canale fisico e al 24,5 per cento della stessa per il canale a distanza), al fine di assicurare maggiore equilibrio e sostenibilità dei diversi giochi pubblici evitando sperequazioni nonché di rilanciare il settore dell’ippica le cui risorse sono collegate all’andamento del gioco. raccolta (sia su rete fisica che a distanza) per il 2024 per le scommesse ippiche a quota fissa è stimata in circa 528 milioni di euro, mentre il margine netto, su cui viene calcolato il prelievo è stimato in 76,2 milioni di euro. Applicando le aliquote attualmente vigenti e considerando che per il 2025 la raccolta rimanga allo stesso livello (anche come ripartizione fra raccolta fisica e a distanza), si otterrebbe una imposta unica pari a 11,2 milioni di euro (il prelievo totale sarebbe, invece, pari a 34 milioni di euro). Applicando ai le aliquote previste dalla presente proposta normativa, l’imposta unica sarebbe pari a 5,45 milioni di euro (il prelievo totale, invece, 16,4 milioni di euro), pertanto, vi sarebbe, considerando prudenzialmente una raccolta invariata, una differenza negativa per il bilancio dello stato di circa 5,7 milioni di euro, cui si farà fronte mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 92. Complessivamente, pertanto, si determina un maggiore gettito complessivo stimabile in circa 38,8 milioni di euro su base annua a decorrere dal 2025. Una quota di tale maggior gettito, pari a 7,7 milioni di euro è destinata al finanziamento della filiera ippica e, per il solo anno 2025, una quota pari a 30 milioni di euro è destinata ad alimentare il “Fondo Dote Famiglia”. 94-95 La norma stabilizza a decorrere dal 2025, l’effettuazione di una quarta estrazione settimanale nel giorno di venerdì attualmente in via temporanea, del gioco del Lotto e del SuperEnalotto. La disposizione, infatti, era già stata introdotta nel 2023 con l’articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61 nel secondo semestre 2023 e successivamente prorogata per l’anno 2024 dall’articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215. Per la valutazione degli effetti finanziari può dunque farsi riferimento al dato delle entrate conseguite nel secondo semestre del 2023 e nell’annualità 2024 (con proiezione al 31 dicembre 2024 del dato della raccolta di gioco fino al 31 agosto 2024). Nel secondo semestre del 2023, con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, le maggiori entrate erariali, conseguite a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva dei giochi in parola e senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 14.243.475,88. Nel medesimo periodo, con riferimento, invece, al gioco del SuperEnalotto e del suo gioco complementare e opzionale SuperStar, le maggiori entrate erariali conseguite, nel medesimo periodo di riferimento, a seguito della estrazione settimanale aggiuntiva di entrambi i giochi, e sempre senza considerare l’effetto sulle altre estrazioni settimanali, sono state pari a euro 3.834.000,00. Nel 2024 (fino al 31 agosto 2024), con riferimento al gioco del Lotto nonché del 10eLotto connesso alle estrazioni del gioco del Lotto, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 72.005.545,14, mentre, con riferimento al gioco del SuperEnalotto e al suo gioco complementare e opzionale SuperStar, l’utile erariale connesso all’estrazione settimanale aggiuntiva ammonta a euro 68.421.578,00. Quindi, l’utile erariale rilevato fino al 31 agosto 2024, ivi incluso quello relativo ai giochi complementari e opzionali per le giornate del venerdì è stato pari a euro 140.427.123,14. La proiezione di tale dato al 31 dicembre 2024 – quindi per 12 mesi – può dunque condurre a ritenere un plausibile importo per il Lotto pari a euro 108.008.318, per il SuperEnalotto pari a euro 102.632.367 per un totale di euro 210.640.685. Al fine di isolare l’incremento del gettito erariale connesso alla quarta estrazione, occorre tener conto dell’effetto di traslazione del gioco dai concorsi fissati nelle altre giornate di estrazione, in particolare del giovedì e del sabato generato dall’introduzione dell’estrazione aggiuntiva. Se si raffronta la raccolta del gioco attuale con quella di un periodo precedente l’introduzione della quarta estrazione, si nota che l’aumento della raccolta media settimanale è di circa 4,5 milioni di euro per il Lotto e di circa 3,1 milioni di euro per il SuperEnalotto. All’attualità, la raccolta totale media su base settimanale ammonta rispettivamente a circa 50 milioni di euro per il Lotto e a circa 33,7 milioni di euro per il SuperEnalotto, mentre la raccolta per l’estrazione del venerdì è pari rispettivamente a circa 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro, con un’incidenza di 1/5 sulla raccolta complessiva. Rapportando l’incremento della raccolta della quarta estrazione, pari a 4,5 milioni di euro e 3,1 milioni di euro rispettivamente su 10 milioni di euro e 6,2 milioni di euro settimanali, si può ipotizzare realisticamente che l’ importo incrementale destinato all’ erario connesso all’estrazione aggiuntiva sia pari a circa la metà dell’utile proiettato in base ai dati effettivi dell’estrazione del venerdì fino al 31.12.2024 che si rammenta corrispondono a circa 108 milioni di euro e 102 milioni di euro. Di conseguenza, si può ipotizzare un utile erariale incrementale annuale nei termini di 54 milioni di euro per il Lotto e di 51 milioni di euro per il SuperEnalotto, che conferma, tenuto conto anche dell’utile connesso ai giochi complementari, la valutazione degli effetti finanziari positivi ipotizzati per l’anno 2024, che, tenuto conto del periodo di osservazione più breve, erano stati prudenzialmente abbattuti del 50% ai fini della stima e della destinazione al FEN. Restando confermata, pertanto, la stabilità del maggior gettito già stimato, è possibile cogliere interamente detto effetto finanziario positivo, e destinare stabilmente al FEN, a decorrere, maggiori entrate per ulteriori 50 milioni di euro annui rispetto all’importo già considerato nelle previsioni a legislazione vigente. 96 La norma prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 delle concessioni del gioco pubblico. La lettera a) è finalizzata a prorogare fino al 31 dicembre 2026 le attuali concessioni per la raccolta del gioco del bingo, rideterminando l’importo del corrispettivo una tantum dovuto per il periodo di proroga (da 8.650,00 a 9.000,00 euro mensili). Il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro). Tale importo è la risultanza del corrispettivo una tantum richiesto per ciascun anno di proroga (9.000 euro mensili; 108.000 euro annuali) moltiplicato per il numero di concessioni del Bingo oggi attive (n. 183); l’importo risulta superiore di 823.500 euro, per ciascuno dei due anni di proroga, rispetto a quanto l’art. 1, comma 124, della legge n. 197 del 2022 ha stabilito che i concessionari versassero nel corso dell’anno 2024 (8.625,00 euro mensili). Tale incremento risulta giustificabile alla luce dei dati di raccolta del gioco del Bingo che, nella comparazione tra i primi 6 mesi dell’anno 2023 e i primi sei mesi dell’anno 2024, rilevano un trend di crescita complessivamente positivo, come risulta dal prospetto seguente:
Per quanto riguarda le concessioni su eventi sportivi, anche ippici e non sportivi in rete fisica, ivi compresi gli eventi simulati, la cui proroga è disposta alla lettera b) sono previsti oneri maggiorati rispetto alla precedente proroga. Ipotizzando un incremento nel 2024 di circa il 25% rispetto al 2022 della raccolta delle scommesse su rete fisica si è reputato congruo un incremento degli oneri di proroga del 10% (con arrotondamento al centinaio di euro superiore) ulteriore rispetto a quello del 15% previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, comma 124, lett. c). Ciò, anche in considerazione della durata del periodo di proroga e della natura particolarmente redditizia dei diritti in disamina. Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica – composta di n. 5703 diritti aventi attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco, compresi i punti di raccolta regolarizzati e di n. 4243 diritti aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco – e applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 149 milioni di euro (74,5 milioni di euro per singola annualità). Di seguito si riportano i parametri ed i criteri di calcolo:
Totale attività principale scommesse: 5703
Totale attività accessoria scommesse: 4243
Riduzione 5%: – attività principale 5418
– attività accessoria 4031
Gettito annuo
€9.500 *5418=51.471.000,00 euro
€5.700*4031=22.976.700,00 euro
Totale entrate proroga 2025: 74,5 milioni di euro
Totale entrate proroga 2026: 74,5 milioni di euro
Per quanto riguarda le concessioni per la realizzazione e conduzione delle reti di gestione telematica del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, la proroga al 31 dicembre 2026, disposta dalla lettera c) comporta per i concessionari l’obbligo del versamento di un corrispettivo rapportato all’importo previsto per i diritti all’installazione degli apparecchi VLT e a quello previsto per il rilascio dei nulla osta di esercizio degli apparecchi AWP posseduti da ciascun concessionario alla data del 31 dicembre 2023. Tale numero costituisce, per ogni concessionario, la base indefettibile di calcolo, non riducibile rinunciando in parte, per il periodo di proroga, ai diritti posseduti. Ai fini della stima degli effetti finanziari della norma bisogna considerare che le autorizzazioni all’installazione degli apparecchi VLT sono state rilasciate ai concessionari all’inizio della concessione previa corresponsione di un corrispettivo pari a 15.000 euro e conferiscono il diritto all’installazione degli stessi per l’intera durata della concessione. Occorrerà, quindi, moltiplicare il numero di diritti (i.e. autorizzazioni all’installazione) VLT rilasciati alla data stabilita (31 dicembre 2023) per il corrispettivo previsto dalla legge, pari a 4.000 euro. Il nulla osta di esercizio per gli apparecchi AWP, invece, è il titolo autorizzatorio rilasciato per l’installazione di ciascun apparecchio AWP previo versamento di un corrispettivo pari a 120 euro ed è strettamente collegato al singolo apparecchio. Il corrispettivo per la proroga sarà quindi determinato dall’importo unitario (120 euro), moltiplicato per il numero dei nulla osta detenuti alla data stabilita dalla norma (31 dicembre 2023). Ciò posto, considerato che le attuali concessioni scadrebbero il 31 dicembre 2024, si prevede che la norma produca introiti per il 2025 e il 2026 derivante dal corrispettivo da versare in occasione della proroga, quantificabili come segue. – Diritti VLT: moltiplicando il numero di diritti rilasciati al 31 dicembre 2023 (61.737) per l’importo unitario di 4.000 euro previsto dalla norma, si ottiene una stima degli introiti che risultano pari a 246,95 milioni di euro (4.000 euro x 61.737). Tale importo è versato da ciascun concessionario, per quanto dovuto in ciascun anno, in tre rate di pari importo entro il 15 marzo, il 15 luglio e il 1° ottobre di tale anno. Ne deriva che sia per il 2025 che per il 2026 saranno versate tre rate da 41,16 milioni di euro, per un totale annuo di 123,47 milioni di euro; – apparecchi AWP: considerando il numero di nulla osta di esercizio rilasciati al 31 dicembre 2023, che è pari a 250.673 e il corrispettivo unitario di 120 euro, previsto dalla norma, ne deriva che per gli apparecchi AWP i concessionari dovranno versare complessivamente un corrispettivo pari a 30,08 milioni di euro (250.673×120 euro) da suddividere nei 2 anni di proroga e versarsi in ciascun anno in tre rate di importo pari a 5,01 milioni di euro. Pertanto, dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026). Conclusivamente, si rappresenta che: – Per le concessioni bingo il gettito derivante dal versamento del canone di proroga per le due annualità oggetto della proposta normativa risulta pari a 19,76 milioni di euro per ciascun anno di proroga (per complessivi 39,52 milioni di euro); – Prendendo a riferimento la rete attualmente posseduta dai concessionari per la raccolta delle scommesse su rete fisica ed applicando prudenzialmente una riduzione del 5 per cento sui diritti oggetto di proroga, il gettito totale derivante dalla proroga ammonterebbe a circa 74,5 milioni di euro per singola annualità; – Dalla proroga delle concessioni per il settore apparecchi da intrattenimento si stimano maggiori introiti pari a 138,5 milioni di euro per ciascuna delle due annualità oggetto di proroga (2025 e 2026).
Le entrate stimate complessivamente risultano, quindi, pari a circa 232,7 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2025 e 2026, per totali 465,52 milioni di euro”, prosegue.
“La disposizione dispone che le risorse, pari a 50 milioni di euro annui attualmente presenti sul 375 fondo sanitario, confluiscano nel Fondo di cui al comma 367 istituito dello stato di previsione del Ministero della salute a decorrere dal 2025 e corrispondentemente riduce il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale dello stesso importo. I commi 368, 369 e 370 indicano le specifiche finalizzazioni delle risorse complessive del fondo entro percentuali prefissate. I commi 371, 372 e 373, volti a prevedere la soppressione dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito presso il Ministero della Salute, il trasferimento dei relativi compiti di coordinamento all’Osservatorio Nazionale Permanente istituito dall’articolo 1, comma 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309) nonché le conseguenti modifiche di coordinamento non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”, sottolinea.
“La disposizione interviene agli articoli 50 – relativo alla qualificazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente – e 52 – concernente le disposizioni necessarie per la determinazione dei medesimi redditi- del TUIR, con il fine di modificare la disciplina del trattamento giuridico ed economico degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella autorizzate ai fini dell’esercizio di scommesse sportive, iscritti in apposito registro.. Al riguardo viene stabilito che i compensi loro corrisposti per un ammontare superiore a 15.000 euro, limitatamente alla parte eccedente tale importo, siano da considerarsi ricompresi nella categoria “Redditi da lavoro dipendente e assimilati”, anziché nella categoria “Redditi diversi”. Sulla base dei dati del MASAF, il numero di funzionari in esame interessato dall’agevolazione è pari a 187 unità. Considerando, ai fini prudenziali, solo l’ammontare di reddito medio agevolato pari a 15.000 euro, si stima un ammontare di reddito esente ai fini Irpef di circa 2,8 milioni di euro (15.000 x 187). Considerando un’aliquota marginale media del 30% si stima una perdita di gettito Irpef di competenza annua di circa -0,84 milioni di euro e di circa -0,05 e -0,02 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e addizionale comunale. Di seguito l’andamento finanziario, nell’ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall’anno 2025:
Di seguito si riportano gli effetti contributivi derivanti dalla disposizione, che prevede altresì che, dal 1° gennaio 2025, i medesimi addetti iscritti al registro sono tenuti ad iscriversi alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, prevedendo che il relativo contributo alla Gestione sia applicato con modalità agevolate:
conclude. cdn/AGIMEG