E’ in corso in V Commissione Bilancio al Senato, avviato nella seduta del 14 novembre con la relazione dei senatori Liris, Testor e Damiani, del disegno di legge di bilancio 2024. Le Commissioni congiunte Bilancio di Senato e Camera hanno svolto un ciclo di audizioni preliminari. Il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto il 21 novembre. Il ddl sarà discusso in Aula nella settimana dal 18 dicembre.
E’ stato dichiarato inammissibile per problemi di copertura finanziaria l’emendamento M5S riguardante il distanziometro per slot, Vlt e comma 7.
39.7
Sironi, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello (M5S)
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell’articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l’autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità , l’inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.». cdn/AGIMEG