Legge annuale per il mercato e la concorrenza, emendamento Turco (M5S): “Tracciabilità flussi finanziari, prestatori di gioco devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa”

La Commissione Industria al Senato è impegnata con le audizioni sul ddl n. 2469, Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, d’iniziativa governativa, il cui esame è stato avviato nella seduta del 12 gennaio con la relazione del sen. Collina. Il 15 marzo è scaduto il termine per la presentazione di emendamenti al ddl; il 17 marzo è scaduto il termine per la presentazione di subemendamenti all’emendamento del Governo 2.0.1000.

L’emendamento presentato dal senatore Turco (M5S) riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari:

26.0.3
Turco
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 26-bis.
(Tracciabilita` dei flussi finanziari)
1. Per assicurare la tracciabilita` dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, le attivita` di compro oro di cui al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, i prestatori di gioco soggetti alle disposizioni di cui al Titolo IV del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonche´ le imprese individuali e le societa` oggetto di segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, devono utilizzare uno o piu` conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa` Poste italiane Spa. 2. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136».

cdn/AGIMEG