Lecce: Niente licenze per due sale VLT. Il Consiglio di Stato conferma la decisione di Prefetto e Questore su interdittiva antimafia

“Il carattere personale e intuitu personae delle autorizzazioni di polizia comporta la necessaria rilevanza della documentazione antimafia”. Del resto, “la Prefettura è titolare di un potere discrezionale, che comporta una valutazione lata di interessi contrapposti, ossia quello relativo alla libertà di impresa e quello relativo alla tutela dell’uso delle risorse pubbliche (…); siffatto potere, proprio per i delicati interessi che la materia coinvolge, va esercitato con le necessarie cautele”. E’ quanto scrive il Consiglio di Stato respingendo con una sentenza odierna, il ricorso di una società pugliese che si è vista negare la licenza per l’istallazione di videolottery in due sale a Gallipoli. A gennaio 2014, il Prefetto di Lecce ha emesso un’interdittiva antimafia nei confronti della società in questione, ritenendo vi fossero stati “tentativi d’infiltrazione mafiosa (…) in quanto, in base al quadro indiziario posto a fondamento delle valutazioni prefettizie non si poteva escludere il pericolo che gli amministratori e soci delle società medesime potessero essere veicolo di infiltrazioni mafiose”. Nel marzo successivo, l’amministratore unico si era dimesso, e due dei soci avevano rilevato la totalità delle quote societarie, e conferito gli asset in un Trust. Attualmente, quindi, “socio unico e unico proprietario delle società ricorrenti è il Trust” ricapitola il Consiglio di Stato. Il nuovo amministratore unico ha quindi chiesto nell’aprile 2014 il rilascio della licenza per l’installazione delle VLT, ma la richiesta è stata appunto respinta. I giudici di Palazzo Spada ritengono legittimo il diniego, dal momento che i nuovi organi societari non avrebbero comunicato le modifiche nei termini stabiliti dall’art. 86 del citato d.lgs. 159/2011. “Nella specie, l’informativa antimafia è stata emessa dalla Prefettura di Lecce in data 17 gennaio 2014 e, quindi, al momento dell’adozione del decreto questorile impugnato (datato 10.06.2014) la stessa era pienamente valida” spiegano infatti i giudici. “Quanto alla comunicazione delle modificazioni societarie, il Questore non poteva tenerne conto in considerazione della validità dell’informativa e della mancanza di rituali modificazioni”. rg/AGIMEG