Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, riformando la sentenza del Tar Lazio che aveva annullato il diniego di autorizzazione a una società operante nel settore ippico per partecipare a competizioni con cavalli di proprietà. La controversia riguardava l’incompatibilità tra il ruolo di gestore di un ippodromo, con attività di organizzazione di corse e raccolta scommesse, e quello di proprietario di una scuderia autorizzata a gareggiare.
Il Tar aveva ritenuto che il Regolamento delle corse al trotto non prevedesse un’esplicita incompatibilità tra le due funzioni né una clausola che consentisse valutazioni discrezionali da parte dell’amministrazione. Il Consiglio di Stato, invece, ha riconosciuto la legittimità del diniego, evidenziando un conflitto di interessi derivante dalla sovrapposizione dei ruoli. La società, in qualità di gestore dell’ippodromo, organizza le corse, definisce i programmi e gestisce le scommesse, attività che potrebbero compromettere l’imparzialità se svolte contestualmente alla partecipazione alle gare con propri cavalli. Tale conflitto, secondo i giudici, è desumibile dai principi generali del Regolamento e dalle norme che regolano il settore del gioco pubblico, senza necessità di una previsione normativa esplicita.
La sentenza sottolinea il rilievo pubblicistico dell’attività di gestione delle scommesse ippiche, regolata in regime concessorio, e la necessità di garantire imparzialità e buon andamento, principi costituzionali che giustificano il diniego. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità della questione. lp/AGIMEG