DL Imprese, Lovecchio (M5S): “Potenziamento ADM, andrebbe fornita stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione”

Continua il lavoro della Camera sul DL Imprese. “In merito all’articolo 31, relativo al potenziamento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, considerato che il maggior onere recato dalla norma è posto a valere sui finanziamenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a verificare che il suddetto importo possa effettivamente rendersi disponibile per le finalità previste dalla disposizione attraverso una rimodulazione di altre voci di bilancio dell’Agenzia, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa disciplinati a normativa vigente. Tanto premesso, ritiene che andrebbe altresì confermato che l’iscrizione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto sia stata effettuata in ragione della deroga ai limiti prefissati a legislazione vigente per i trattamenti accessori. In merito all’omogeneizzazione delle attribuzioni e delle funzioni dei dipendenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli
disposta dal comma 3, evidenzia che il medesimo comma prevede che alla stessa si provveda nell’ambito del fondo delle risorse decentrate e nei limiti degli importi
complessivamente disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica – che nel ribadire il contenuto della disposizione ne afferma la neutralità finanziaria – considera opportuno che venga fornita una stima degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione, con specifico riferimento all’impatto che la stessa è suscettibile di determinare sul trattamento economico complessivo dei medesimi dipendenti dell’Agenzia. Inoltre, analogamente a quanto osservato in merito al comma 1, ritiene che andrebbe confermato che alle nuove eventuali esigenze di spesa determinate dalla disposizione si possa effettivamente provvedere attraverso una rimodulazione degli utilizzi del fondo del Fondo risorse decentrate, senza pregiudizio per gli altri fabbisogni di spesa già disciplinati a normativa vigente. Tali chiarimenti appaiono opportuni considerato che, per effetto del comma 1, si prevede un incremento delle risorse del Fondo risorse decentrate per il solo 2020, mentre l’omogeneizzazione disposta dal comma 3 opera in via permanente a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge in esame. Per quanto riguarda la divergenza, rilevabile dal prospetto riepilogativo, fra gli effetti netti ascritti per il 2020 – ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento netto – all’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, in misura di 4,1 milioni e quelli imputati all’articolo in esame – che riproduce il citato articolo 70 con contestuale abrogazione – in misura di 4,2 milioni, non formula osservazioni tenuto conto che l’arrotondamento ha per effetto la registrazione prudenziale della spesa in misura maggiore. In merito ai profili di copertura finanziaria evidenzia che l’articolo 31, comma 1, incrementa di 8 milioni di euro per il 2020 le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a valere sui finanziamenti della stessa Agenzia, provvedendo alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per il 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione dell’articolo 70 del decreto-legge n. 18 del 2020, disposta ai sensi del successivo comma 2. Al riguardo, per quanto concerne l’utilizzo dei finanziamenti dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli allo scopo di incrementare il Fondo risorse decentrate della stessa Agenzia, ritiene necessario che il Governo assicuri che le risorse occorrenti possano essere utilizzate senza pregiudizio per altri fabbisogni di spesa dell’ente medesimo. In merito alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, invece, non ha osservazioni da formulare, posto che le risorse utilizzate erano state stanziate per le medesime finalità di cui alla disposizione in commento”, ha sottolineato il deputato Giorgio Lovecchio (M5S). “In merito all’articolo 14, relativo ai finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e ai contributi in conto interessi, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe preliminarmente chiarito se le garanzie attivabili ai sensi delle norme in esame siano limitate a 30 milioni di euro ovvero possano essere attivate per importi superiori, a valere sull’intera disponibilità del Fondo di cui all’articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, precisando in tal caso fino a quale
misura. Segnala, inoltre, che la relazione tecnica assume che la dotazione di 30 milioni consenta l’attivazione di finanziamenti per 90 milioni: premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo alle ipotesi alla base di tale assunzione, osserva che le norme non fissano espressamente un limite all’entità dei finanziamenti erogabili. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi a sostegno dell’effettiva possibilità di limitare l’escussione delle garanzie alla dotazione fissata. Osserva, infine, che in relazione all’erogazione di finanziamenti garantiti, ai sensi del comma 1, il prospetto riepilogativo degli effetti non contabilizza alcun effetto in termini di fabbisogno nel corso del triennio. Considerato che la relazione tecnica stima un tasso di rischio di circa il 33 per cento a fronte di prestiti quinquennali, ritiene che andrebbero esplicitati gli elementi che inducono ad escludere l’escussione di garanzie nel corso del triennio, data la mancata contabilizzazione di effetti in termini di fabbisogno nel prospetto riepilogativo. Per quanto riguarda la copertura, parzialmente posta a valere sulle risorse di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020, rinvia alle considerazioni svolte con riferimento all’articolo 13. In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 3 dell’articolo 14 provvede agli oneri, pari complessivamente 35 milioni di euro per l’anno 2020, derivanti da finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti previsti dal medesimo articolo 14, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, per 5 milioni di euro per l’anno 2020 in soli termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 13, comma 12. Al riguardo, dal punto di vista sostanziale, non ha osservazioni da formulare, alla luce di quanto già detto con riferimento all’articolo 13, comma 13. Da un punto di vista formale, invece, rileva la necessità di riformulare la disposizione in esame precisando, da un lato, che gli oneri di cui trattasi sono pari a 35 milioni di euro per l’anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto,ea5 milioni di euro per il medesimo anno 2020 in termini di fabbisogno, dall’altro, che ad essi si provvede, quanto a 35 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all’articolo 56, comma 6, del decreto-legge n. 18 del 2020 e, quanto a 5 milioni di euro in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 12 dell’articolo 13 – analogamente a quanto previsto dal comma 13 del medesimo articolo 13 – anziché mediante utilizzo delle risorse di cui al predetto comma 12, posto che quest’ultimo non prevede lo stanziamento di risorse”, ha aggiunto. Al testo è stato espresso parere con osservazioni e raccomandazioni dal Comitato per la legislazione e parere favorevole con osservazioni dalla Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali. Osservazioni e raccomandazioni non riguardano il gioco. cdn/AGIMEG