Green Pass, interrogazione Gruppo Misto: “Valutare se produce effetti ingiustificatamente discriminatori nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini”

“Secondo l’articolo 2 della Costituzione italiana, la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale; secondo l’articolo 3 della Costituzione, tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali (comma 1); è compito della Repubblica, inoltre, rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (comma 2); gli articoli da 13 a 28 della parte prima della Costituzione (Diritti e doveri dei cittadini) sono riservati ai rapporti civili ed ivi trovano luogo, tra gli altri, i diritti di riunione (art. 17) e associazione (art. 18) e le libertà di manifestazione del pensiero (art. 21) e circolazione (art. 16); valutato che: il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, reca misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il provvedimento, attualmente in fase di conversione in legge, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2021, n. 175; in particolare, nel testo vigente, l’articolo 3 stabilisce che a far data dal 6 agosto 2021, sia consentito (in zona bianca, gialla, arancione o rossa, sulla base delle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 52 del 2021 (il cosiddetto green pass) l’accesso ai seguenti servizi e attività: “a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all’articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all’articolo 5; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all’articolo 5-bis; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all’articolo 7; f) centri termali, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all’articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all’articolo 8-ter; i) concorsi pubblici”; considerato che: a seguito della prevalenza della variante “delta” nella diffusione del contagio da COVID-19, non risultano disponibili studi scientifici volti a dimostrare che, in tale nuovo contesto, i vaccinati possano risultare meno contagiosi dei non vaccinati; sia i soggetti vaccinati con prima o seconda dose (uno dei requisiti per ottenere il cosiddetto green pass) sia i soggetti non vaccinati, dunque, hanno le stesse possibilità di contagiare e contagiarsi, contribuendo allo stesso modo alla circolazione del virus; lo strumento del green pass, perciò, risulta essere piuttosto illusorio; quanti lo abbiano ottenuto, a seguito dell’avvenuta vaccinazione, ritengono infatti di poter essere praticamente “immuni” dal virus, causando, dunque, un effetto distorsivo piuttosto evidente e potenzialmente disastroso, in quanto produce come conseguenza l’abbassamento della soglia di attenzione e cautela in relazione al mantenimento delle misure di prevenzione dei contagi (utilizzo delle mascherine e di soluzioni disinfettanti; mantenimento del distanziamento sociale); dal 1° luglio 2021, da quando è in vigore il green pass europeo, grazie al quale si sono potuti celebrare eventi con finanche migliaia di persone (eventi sportivi, matrimoni) si è manifestata l’insorgenza di diversi focolai in tutta Europa, che hanno interessato proprio i cittadini dotati di green pass, che hanno partecipato agli eventi (ad esempio quasi mille persone sono risultate positive al virus dopo aver partecipato al Verknipt Festival di Utrecht, che si è tenuto il 3 ed il 4 luglio, che ha visto la partecipazione di circa 20.000 spettatori, tutti muniti di green pass), così da determinare una anomala impennata della curva dei contagi fuori stagione, che non trova riscontro nella situazione dell’estate del 2020, quando ancora i vaccini non erano disponibili; considerato, inoltre, che da ultime notizie di stampa si apprende della recente volontà del Governo di introdurre il green pass anche per tutto il personale scolastico, ai fini dell’inizio dell’anno scolastico 2021-2022, nonostante la percentuale dei soggetti vaccinati si aggiri attorno all’85 per cento e la gran parte degli studenti, alla ripresa dell’attività in presenza, non saranno vaccinati; tale misura, dunque, oltre che insensatamente coercitiva, poiché di fatto obbliga il personale scolastico alla vaccinazione, non produrrà alcun beneficio per la riduzione della circolazione del virus, si chiede di sapere: se, alla luce della prevalenza nella diffusione dei contagi da COVID-19 della variante “delta”, non controllata dal vaccino, non si sia valutato che l’adozione della misura di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 (il cosiddetto green pass), a partire dal 6 agosto 2021, produca effetti, a giudizio degli interroganti, ingiustificatamente discriminatori nei confronti di diritti costituzionalmente garantiti a tutti i cittadini, in violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, causando una restrizione ingiustificata della sfera giuridica dei privati coinvolti (le limitazioni alla libertà di circolazione e, in luogo privato chiuso, ai diritti di associazione e riunione) rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico collettivo (la limitazione della diffusione del virus COVID-19); se non si valuti più idoneo, data l’insorgenza continua di varianti, che sono fuori dal controllo dei vaccini, puntare su adeguati protocolli di sicurezza e sulle terapie domiciliari precoci alternative, che sono oggi già disponibili, non limitando oltre la circolazione di cittadini che, se sani, anche se non vaccinati e non sottoposti entro le 48 ore a test molecolare (che costa dai 20 ai 35 euro, non è fornito gratuitamente, come sarebbe stato ragionevole in base all’articolo 3 della Costituzione), non possono legittimamente essere interdetti all’esercizio delle medesime prerogative costituzionali”. E’ quanto sottolineato nell’interrogazione rivolta dai senatori Granato, Angrisani, La Mura, Giarrusso (Misto) al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute. cdn/AGIMEG