“La base di gara in caso di procedura concorsuale non potrebbe essere superiore a 570-580 milioni di euro, mentre la proroga della concessione assicura un gettito di 50 milioni per l’anno 2017 e 750 milioni per l’anno 2018”. Così Anna Finocchiaro, ministra per i rapporti con il Parlamento, ha risposto per conto del Ministro dell’Economia Padoan a un’interrogazione a risposta immediata alla Camera in merito alla proroga della concessione del Gratta e Vinci a Lottomatica. “L’articolo 21 del decreto legge 78/2009 richiamato dall’articolo 20 del decreto legge 148/2017 al comma 4 prevede che possa essere disposta la prosecuzione, per non più di una volta, del rapporto concessorio in essere (con Lottomatica ndr) come attribuito con la gara espletata sulla base dello stesso articolo 21 e tale previsione era riportata nel bando di gara, nella convenzione di concessione. Quindi il citato articolo 20 replica una previsione di legge già esistente. Considerato che la scadenza della concessione è fissata a 30 settembre 2019, in alternativa al rinnovo, la gara per l’attribuzione della concessioen dovrebbe essere indetta nel corso del 2018 e concludersi entro il settembre 2019. ADM rileva che nell’ipotesi di gara risulterebbe impossibile l’incasso di 50 milioni di euro entro 31 dicembre 2017, come invece prevede l’articolo 20 del decreto legge 148/2017 dovendo l’Agenzia stessa fissare le modalità della prestazione solo dopo l’entrata in vigore della legge di conversione. Nell’ipotesi di gara sarebbe elevato il rischio di non percepire nell’esercizio 2018 i 750 milioni di euro che invece l’articolo 20 comma 1 del decreto legge 148/2017 invece assicura. Inoltre in caso di gara non è giuridicamente sostenibile prevedere l’incasso dell’intera somma nel 2018. A prescindere dall’eventualità della dilatazione dei tempi di gara per motivi esogeni, una previsione nella norma di legge degli atti di gara che obbliga il pagamento del saldo del prezzo di aggiudicazione entro il 2018 potrebbe essere ritenuta discriminatoria e anticoncorrenziale, perché il prezzo di aggiudicazione sarebbe pagato nel 2018 e la nuova concessione non avrà decorrenza che dal 2019. Rilevo inoltre che nelle precedenti gare è sempre stato previsto il versamento di una cospicua parte dell’offerta al momento dell’effettiva assunzione del servizio, nel nostro caso il 1 ottobre 2019, e in diverse occasioni anche in corso di esercizio della concessione. A riguardo il Consiglio di Stato con ordinanza del 12 giugno 2017 ha sollevato questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia Ue con la quale ha domandato se il diritto unionale osta a una norma di legge che preveda che il pagamento del prezzo di aggiudicazione sia effettuato entro due anni dall’inizio di decorrenza della concessione, mentre la concessione stessa abbia una durata molto più lunga. A ciò si aggiunga che, seguendo i criteri delle procedure di selezione nei casi più recenti, la corretta determinazione della base d’asta presupporrebbe la parametrazione del compenso annuo del concessionario stimato sulla base della raccolta registrata nell’ultimo anno, 2015 per il Lotto e 2016 per l’enalotto. Il parametro risulta pari a una percentuale tra il 126% circa dei giochi a totalizzatore e il 165% gara lotto del compenso annuo spettante al concessionario. Applicando tale parametro – rapporto una tantum e compenso stimato – alla raccolta stimata per il gratta e vinci nell’anno 2016 e quella stimata per il 2017, l’una tantum relativa alla nuova concessione dovrebbe essere fissata in una misura massima pari a circa 570-580 milioni di euro. Ne consegue che la base di gara in caso di procedura concorsuale non potrebbe essere superiore a questa cifra, mentre la proroga della concessione, al contrario, assicura un gettito di 50 milioni per l’anno 2017 e 750 milioni per l’anno 2018”, ha concluso la Finocchiaro. cr/AGIMEG