Gratta e Vinci e 10eLotto: Consiglio di Stato accoglie i ricorsi di 4 comuni lombardi

Quattro comuni lombardi hanno presentato dei ricorsi al Consiglio di Stato per contestare le sentenze del Tar della Lombardia – Sezione staccata di Brescia che avevano annullato l’estensione della disciplina dei limiti orari ai Gratta e Vinci e al 10eLotto.

I giudici di Palazzo Spada, dopo aver ricapitolato i motivi di appello, hanno sottolineato come la sentenza impugnata fosse viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in quanto “spetta al giudice interpretare la domanda proposta, individuando, mediante l’analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte gli elementi costitutivi della stessa, e cioè, le personae, il petitum e la causa petendi  e “La valutazione da parte del giudice circa l’effettivo contenuto della domanda, è dunque discrezionale e libera, soprattutto con riferimento agli elementi oggettivi”.

“In tale interpretazione, infatti,” prosegue il Consiglio di Stato, “il giudice non è necessariamente vincolato alle espressioni letterali utilizzate, ma deve indagare e considerare il contenuto sostanziale della domanda” rilevando, in ogni caso, che “L’interpretazione, tuttavia, non può spingersi sino a configurare una domanda radicalmente difforme, nel petitum o nella causa petendi, da quanto espressamente allegato e dedotto dalle parti”.

Secondo il Consiglio di Statoil TAR, con un ragionamento del tutto esorbitante dalla domanda proposta, è entrato nel merito dell’efficacia e proporzionalità del regolamento spingendosi, peraltro, nella via impervia del sindacato sulle norme regolamentari mettendo in dubbio la stessa essenza del concetto di discrezionalità che è la garanzia della più efficace cura dell’interesse pubblico e che presuppone che la P.A. abbia la possibilità di individuare le modalità in concreto più utili a tal fine”.

“La sentenza impugnata, in definitiva, oltre a pronunciarsi al di là della domanda, travalica in valutazioni di merito che rappresentano la sfera libera dell’azione amministrativa discrezionale, ossia l’ambito nel quale l’amministrazione, pur sempre nel rispetto delle regole di legittimità, può determinarsi. Ciò che è concesso all’autorità giudiziaria al fine di accertare il corretto perseguimento dell’interesse pubblico, in casi come quello qui esaminato, è infatti un mero sindacato estrinseco. Il TAR, lungi dal limitarsi ad un sindacato di tipo estrinseco ha, da un lato, pronunciato su una domanda non proposta, dall’altro, nel pronunciarsi, ha effettuato un inammissibile sindacato di tipo sostitutivo“.

Per questi motivi i ricorsi sono accolti e vengono riformate le sentenze di primo grado del Tar della Lombardia – Sezione staccata di Brescia annullandone tutti gli effetti. ac/AGIMEG