E’ stato presentato oggi a Roma lo Studio di CGIA Mestre e As.Tro sul gioco pubblico in Italia. Il report ha sottolineato come negli ultimi anni si sia assistito a un proliferare di leggi regionali e delibere degli enti locali che sono andate nella direzione di contenere il settore del gioco lecito imponendo disposizioni di carattere restrittivo:
- a) consentendo l’attività del Gioco lecito solo se si rispettano determinate distanze da luoghi sensibili
- b) disciplinando gli orari di apertura e di accensione delle macchinette
Il Decreto “Balduzzi” prevedeva una progressiva pianificazione territoriale delle attività del gioco lecito in modo che fossero stabilite distanze minime da luoghi sensibili (istituti di istruzione primaria e secondaria, strutture sanitarie ed ospedaliere, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi).
In assenza di una norma che definisse un insieme di regole valide per tutto il territorio nazionale, si è progressivamente affermata una regolamentazione frammentata e spesso disomogenea.
Le norme regionali hanno disciplinato la materia con un diverso grado di severità: in alcuni casi non limitandosi a regolamentare il rilascio di nuove autorizzazioni, ma applicando queste regole anche alle attività in essere mettendo in discussione la loro sopravvivenza.
La distanza minima prevista dai luoghi sensibili è di solito stabilita in 500 mt, tuttavia alcune regioni hanno previsto una distanza inferiore. Inoltre la lista dei luoghi sensibili, rispetto a quelli specificatamente previsti dal DL “Balduzzi, si è notevolmente arricchita.
Luoghi sensibili «Decreto Balduzzi»
- istituti di istruzione primaria e secondaria
• strutture sanitarie ed ospedaliere
• luoghi di culto
• centri socio-ricreativi e sportivi
Ulteriori luoghi sensibili introdotti con leggi regionali
- asili nido
• istituti di formazione professionale
• caserme
• strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario
• strutture ricettive per categorie protette
• oratori
• centri di aggregazione per anziani
• cimiteri e camere mortuarie
• istituti di credito e sportelli bancomat
• esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati
Inoltre frequentemente le leggi regionali danno la possibilità ai Comuni di individuare ulteriori luoghi sensibili o definire autonomamente la distanza in considerazione dell’impatto delle attività di gioco lecito sulla sicurezza urbana, su problemi legati alla viabilità, inquinamento acustico e disturbo alla quiete pubblica.
Mappatura delle leggi regionali sul gioco
Nel nostro Paese ogni Regione ha la sua Legge sul gioco lecito, in tutte sono definiti i luoghi sensibili ed è previsto il distanziometro. Sono ben 13 le Regioni che hanno ampliato la lista dei luoghi sensibili previsti dal «Decreto Balduzzi» e 14 quelle che danno la possibilità ai comuni di individuarne di ulteriori.
Molte Regioni prevedono che il distanziometro si applichi anche alle attività già esistenti alla data della sua introduzione. Negli ultimi tempi, forse anche in attesa di un riordino condiviso del settore, si è assistito a un ripensamento e si sono succedute modifiche alle leggi regionali tese a differire l’entrata in vigore del distanziometro con effetto espulsivo o addirittura ad eliminare detto effetto retroattivo. Attualmente sono 10 le Regioni che non prevedono l’effetto retroattivo del distanziometro.
lb/AGIMEG