Il Tar Lazio (Sezione Seconda) ha dichiarato improcedibile l’opposizione di terzo proposta dal ricorso di Gtech Spa contro B Plus Giocolegale Ltd, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli avverso la sentenza n. 12445/2014 del Tar Lazio, Sezione seconda, “con la quale è stato accolto il ricorso promosso dalla società resistente avverso il d.d. 2011/666/giochi/gad del 10.01.11 avente ad oggetto la disciplina dei giochi di abilità nonché dei giochi di sorte e a quota fissa e dei giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo con partecipazione a distanza”. I giudici nella sentenza evidenziano che “rilevato che avverso la sentenza n. 12445/2014 di questa Sezione è stato proposto appello, radicato al n. 1832/2015 del registro generale del Consiglio di Stato, considerato che (…) l’opposizione di terzo proposta avanti il giudice di primo grado va dichiarata improcedibile con fissazione di un termine per l’intervento nel giudizio di appello, ritenuto congruo, a tal fine, il termine di trenta giorni” dichiarano “improcedibile l’opposizione di terzo proposta avverso la sentenza n. 12445/2014 di questa Sezione e fissa il termine di giorni trenta dalla comunicazione in via amministrativa del presente decreto per l’intervento dell’odierna opponente nel su indicato giudizio di appello a’ sensi dell’art. 109 c.p.a.”. lp/AGIMEG