Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato da una società operante nel settore dei giochi pubblici a distanza contro un provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il provvedimento impugnato disponeva la decadenza della concessione per l’esercizio online dei giochi, l’incameramento della garanzia e il distacco dal totalizzatore nazionale, a seguito di molteplici inadempimenti contestati alla società.
La ricorrente aveva chiesto l’annullamento della decisione amministrativa, denunciando illegittimità per eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, nonché lesione del diritto di difesa. Tra le contestazioni mosse all’Agenzia, la società lamentava un’istruttoria incompleta e un travisamento dei fatti, riferendosi in particolare ai reclami di alcuni giocatori per mancati pagamenti, sui quali aveva avviato azioni penali.
Il TAR ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, sottolineando la solidità delle motivazioni dell’Agenzia. Il provvedimento di decadenza si basa su una serie di violazioni, tra cui l’uso improprio dei conti dedicati, il mancato versamento di canoni e corrispettivi dovuti, l’insufficienza di liquidità per garantire i conti di gioco e il persistente inadempimento verso l’erario e i giocatori, nonostante le proroghe concesse. Il giudice ha evidenziato che la presenza di più motivazioni autonome rende il provvedimento resistente anche se solo una di esse risultasse valida. ac/AGIMEG