Un consumatore austriaco che ha perso denaro su un sito di gioco online gestito da una società con sede a Malta può invocare il diritto del Paese in cui ha giocato, quando agisce per responsabilità extracontrattuale contro gli amministratori della società. È l’impostazione che emerge dalle conclusioni sul rinvio pregiudiziale avviato dall’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) davanti alla Corte di giustizia UE, in una controversia nata dalle perdite subite da un giocatore residente a Vienna.

Il caso Titanium Brace: perdite al gioco e responsabilità degli amministratori
Il caso riguarda la Titanium Brace Marketing Limited, società maltese oggi in liquidazione, che offriva giochi online anche a utenti in Austria tramite un sito in lingua tedesca. La società era autorizzata a Malta, ma non disponeva della concessione richiesta in Austria, dove il settore è in linea generale soggetto a monopolio statale. Tra novembre 2019 e aprile 2020 il consumatore – trasferendo fondi dal proprio conto austriaco a un conto “di tutela del giocatore” presso una banca maltese – ha partecipato alle giocate e ha registrato perdite complessive per 18.547,67 euro. Non potendo agire utilmente contro la società fallita, ha citato in giudizio due ex amministratori chiedendo il risarcimento, sostenendo che l’offerta di gioco senza concessione violasse norme di tutela del consumatore previste dal diritto austriaco.
La Corte suprema austriaca ha chiesto chiarimenti su due punti chiave del regolamento “Roma II” (n. 864/2007) sulla legge applicabile agli illeciti civili: se l’azione contro gli amministratori rientri nell’esclusione per obbligazioni derivanti dal diritto societario; oppure, in caso contrario, dove si collochi il “danno” ai fini della regola generale che applica la legge del Paese in cui esso si verifica.
Prevale la legge del Paese del giocatore
Secondo l’analisi, l’esclusione societaria non opera quando la responsabilità degli amministratori deriva dalla violazione di un divieto imposto “a chiunque” (in questo caso: offrire gioco in Austria senza concessione), e non da obblighi propri della funzione societaria. Di conseguenza, il regolamento Roma II si applica.
Quanto al luogo del danno, l’impostazione proposta è che il pregiudizio diretto si realizza dove il consumatore partecipa al gioco illegale. Nel caso del gioco online, si tratta del Paese da cui l’utente effettua le giocate, identificato dove risiede. In conclusione, per azioni come questa, la legge applicabile tende a essere quella dello Stato del giocatore, se è lì che l’offerta è diretta ed è da lì vengono effettuate le giocate. sm/AGIMEG

