Home Attualità Gioco online, recupero crediti più facile: il crac dell’operatore a Curaçao non ferma il sequestro dei conti. La sentenza della Corte di Giustizia UE

Gioco online, recupero crediti più facile: il crac dell’operatore a Curaçao non ferma il sequestro dei conti. La sentenza della Corte di Giustizia UE

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L’insolvenza di un operatore di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, anche se riconosciuta dal diritto nazionale di uno Stato membro, non impedisce automaticamente l’emissione di un’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari prevista dal regolamento UE n. 655/2014. È quanto si evince dalle conclusioni presentate dall’Avvocato generale della Corte di giustizia UE.

La vicenda nasce dal ricorso di una cittadina residente in Germania che, dopo aver ricevuto una pronuncia favorevole, aveva diritto al rimborso di oltre 57.000 euro di perdite subite al gioco online nei confronti di un operatore di Curaçao. La ricorrente ha chiesto in Germania informazioni su eventuali conti bancari detenuti dalla società a Cipro e il successivo sequestro conservativo. Nel frattempo, secondo il registro delle imprese di Curaçao, nei confronti della società era stata avviata una procedura di insolvenza.

La questione normativa

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Il nodo giuridico sottoposto alla Corte riguarda l’interpretazione del regolamento sul sequestro conservativo europeo, che esclude dal suo ambito di applicazione i crediti verso debitori sottoposti a procedure di insolvenza. Secondo l’Avvocato generale, tale esclusione deve essere letta in collegamento con il regolamento europeo sulle insolvenze e riguarda solo le procedure aperte negli Stati membri dell’Unione, non quelle avviate in Paesi terzi.

Di conseguenza, il semplice fatto che uno Stato membro riconosca, in base al proprio diritto nazionale, una procedura di insolvenza aperta all’estero non basta a restringere l’ambito di applicazione del regolamento europeo sui sequestri conservativi. Diversamente, si rischierebbe una frammentazione del sistema, con il regolamento applicabile in alcuni Stati membri e non in altri a seconda delle regole nazionali sul riconoscimento delle insolvenze straniere.

L’Avvocato generale ha proposto quindi alla Corte di chiarire che il regolamento europeo consente comunque l’emissione dell’ordinanza di sequestro e la trasmissione della richiesta di informazioni bancarie, anche quando lo Stato membro interessato riconosca l’insolvenza aperta in uno Stato terzo. sm/AGIMEG

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