“Il Regno Unito e Gibilterra costituiscono un unico Stato Membro ai fini della libera prestazione dei servizi e il nuovo regime fiscale non costituisca una restrizione di tale libertà”. Sono queste le conclusioni dell’avvocato generale della CGE, Maciej Szpunar, sul ricorso contro il point of consumption inglese. Nelle odierne conclusioni, l’avvocato generale ritiene che, ai fini della libera prestazione dei servizi, “Gibilterra e il Regno Unito debbano essere trattati come un’unica entità”. In primo luogo “se è vero che dai Trattati risulta chiaramente che il diritto dell’Unione si applica a Gibilterra, essi non forniscono indicazioni sul rapporto tra il Regno Unito e Gibilterra per quanto concerne l’attuazione delle libertà fondamentali”. Tenuto conto della giurisprudenza della Corte, l’avvocato generale osserva che “è stato il Regno Unito e non Gibilterra ad assumersi obblighi nei confronti degli Stati membri con la ratifica dei Trattati. Ne consegue, logicamente, che i procedimenti d’infrazione riguardanti Gibilterra sono proposti contro il Regno Unito, e Gibilterra non può avviare autonomamente un procedimento d’infrazione”. A parere dell’avvocato generale, “se si dovesse applicare la libera prestazione dei servizi tra il Regno Unito e Gibilterra, ciò significherebbe che il Regno Unito assumerebbe un obbligo nei confronti di se stesso, il che sarebbe alquanto bizzarro”. L’avvocato generale conclude che “l’applicazione del diritto dell’Unione a Gibilterra non crea tra il Regno Unito e Gibilterra diritti nuovi o supplementari che vengono ad aggiungersi a quelli derivanti dal diritto costituzionale del Regno Unito e di Gibilterra. Di conseguenza, Gibilterra e il Regno Unito non possono che essere un unico Stato membro ai fini della libera prestazione dei servizi”. In secondo luogo, per l’ipotesi in cui la Corte concluda che la libera prestazione dei servizi si applica agli scambi tra Gibilterra e il Regno Unito, l’avvocato generale ritiene che il “nuovo regime fiscale non costituisca una restrizione di tale libertà. Il nuovo regime fiscale prevede imposte interne sul gioco d’azzardo che si applicano ai prestatori di servizi indistintamente”. Infine, l’avvocato generale esamina brevemente la questione della possibile giustificazione della restrizione alla libera prestazione dei servizi per il caso in cui la Corte non dovesse condividere la tesi secondo cui si tratta di una situazione puramente interna e non sussiste una restrizione della libera prestazione dei servizi nel caso di specie. Egli conclude che “spetta al giudice del rinvio stabilire se le cause di giustificazione addotte dal Regno Unito, ossia consentire condizioni analoghe per gli operatori del Regno Unito e gli operatori d’oltremare e garantire che il Regno Unito possa esercitare una corretta supervisione fiscale sul mercato del gioco d’azzardo, siano idonee e necessarie a ottenere ciò che si prefiggono di conseguire”. lp/AGIMEG