Arriva la conferma ufficiale da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sulla proroga del termine per il completamento del nuovo sistema di gioco online. Dopo le anticipazioni di Agimeg dei giorni scorsi, ADM ha comunicato che, a fronte delle criticità tecniche segnalate da numerosi concessionari e delle difficoltà legate al processo di Verifica di Conformità presso gli Organismi di Verifica (OdV), il termine fissato inizialmente al 12 maggio 2026 viene prorogato al 13 novembre 2026.
La decisione riguarda esclusivamente gli aspetti tecnici connessi alla certificazione del nuovo “Sistema del concessionario”, mentre restano pienamente in vigore gli altri obblighi convenzionali già operativi, in particolare quelli in materia di tutela del giocatore e gioco responsabile.
Nota ADM sulla proroga
“Sono pervenute istanze da parte di numerosi concessionari in indirizzo, con cui sono state rappresentate difficoltà a rispettare la tempistica prevista per l’entrata in vigore delle Regole Tecniche che dovranno disciplinare il nuovo processo di certificazione e la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 13 maggio 2026.
In particolare, è stata rappresentata la difficoltà di adeguare, entro i limiti temporali su indicati, i processi tecnologici legati allo sviluppo del nuovo “Sistema del concessionario” che, come noto, dovrà essere sottoposto al nuovo processo di Verifica di Conformità da parte degli Organismi di Verifica (di seguito OdV).
Da un’analisi effettuata sul Portale dedicato ai concessionari per la trasmissione delle istanze agli OdV è stato verificato che alla data del 23 febbraio 2026 risultano trasmesse pochissime istanze e un monitoraggio effettuato dall’Ufficio presso gli OdV ha confermato la presenza di criticità nel completamento, entro il termine del 12 maggio 2026, del processo di certificazione per l’intera platea dei concessionari interessati, anche in virtù dell’aumento delle tipologie di gioco coinvolte nel processo di certificazione rispetto a quelle contemplate nelle Regole Tecniche in oggetto.
Parimenti, si precisa che gli aspetti per i quali sono state confermate le criticità rappresentate, riguardano esclusivamente gli elementi tecnici del processo di certificazione e non l’intero impianto dei nuovi obblighi convenzionali, tra i quali, si ricorda, sono già in vigore:
- l’attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell’Agenzia, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà;
- l’acquisizione, al momento della sottoscrizione del contratto di conto di gioco da parte del giocatore, di copia fronte retro di un documento di identità valido e del codice fiscale, ovvero di altro strumento di identificazione digitale anche con sicurezza di secondo livello, come disciplinato dalla determinazione direttoriale n. 704968 del 11 novembre 2025;
- l’acquisizione dei limiti per i conti di gioco attivati successivamente al 13 novembre 2025, compresi i limiti riferiti alla fascia d’età 18 – 24 anni;
- l’attivazione delle nuove modalità di autoesclusione previste dall’articolo 15 dello Schema di contratto di conto di gioco.
Alla luce delle criticità rappresentate e al fine di evitare interruzioni nella raccolta del gioco con i conseguenti ammanchi erariali, si comunica che i termini per il completamento del processo di Verifica di Conformità presso gli OdV e per il successivo rilascio da parte dell’Amministrazione del certificato per l’entrata in produzione del nuovo “Sistema del concessionario” sono prorogati inderogabilmente al 13 novembre 2026.
Al fine di rafforzare, sin da subito, la tutela del giocatore attraverso specifiche policy di gioco responsabile, resta fermo l’obbligo di attivare, a far data dal 13 maggio p.v., tutte le misure convenzionali di cui all’articolo 20, comma 3, della convenzione di concessione, ad esclusione dello strumento specificato alla lettera g), strettamente connesso, per motivi tecnico/informatici al nuovo “Sistema del concessionario”. Resta, comunque, l’obbligo in questa fase antecedente l’entrata in vigore dei nuovi sistemi dei concessionari, di acquisire i limiti impostati dal giocatore per l’attivazione degli strumenti di autolimitazione che, in fase di prima attivazione, dovranno rispettare quanto prescritto dall’articolo 20, comma 3, lettere g) e h).

PVR e ricarica dei 100 euro in contanti settimanali
Si comunica, infine, che nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo Protocollo di comunicazione PACG, che consentirà, a partire dal prossimo 13 maggio, la trasmissione da parte dei concessionari del messaggio di ricarica dei conti di gioco in contanti o mediante strumenti di pagamento non idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, al fine della verifica del divieto di superamento del limite complessivo settimanale di ricarica di euro 100,00 presso i Punti Vendita Ricariche (PVR), previsto dall’articolo 13, comma 5 del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.
Si rammenta, infine, che diversamente da quanto previsto nei precedenti protocolli di comunicazione, non sarà presente il messaggio per comunicare il prelievo dai conti di gioco tramite i punti di vendita della rete fisica collegati ai concessionari, per dare attuazione al divieto, sancito dal citato articolo 13, al comma 3, di “… un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite”.” sb/AGIMEG

