E’ entrata in vigore a partire da ieri la legge approvata dal Consiglio Regionale della Calabria che apporta modifiche all’art. 16 della legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 e che reca la disciplina relativa alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico.
La nuova disciplina reca importanti modifiche alla norma precedente: sono stati esclusi dall’ambito di applicazione della legge regionale tutti gli apparecchi di cui al comma 7 dell’art. 110 del Tulps, in precedenza sottoposti alle limitazioni distanziometriche e orarie con la sola esclusione degli apparecchi 7 C. Le limitazioni riguardano quindi solo gli apparecchi di cui al comma 6.
Altra modifica riguarda la norma transitoria che imponeva anche alle attività preesistenti di adeguarsi a rispetto delle distanze dai luoghi sensibili per gli apparecchi di cui al comma 6: la distanza è di 300 mt per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti e di 500 mt per i comuni con popolazione superiore. La nuova norma dichiara applicabili le distanze solo alle attività autorizzate dopo il 3 maggio 2018.
Per quanto riguarda gli orari di esercizio dei giochi: la norma precedente indicava l’orario di disattivazione degli apparecchi alle ore 20.00 per quelli installati nelle tabaccherie e alle 22.00 per ogni altro locale. La nuova norma impone la cessazione della raccolta di gioco sia per le sale che per i locali generalisti dalle 24.00 alle 9.00 e dalle 12.30 alle 14.30. cdn/AGIMEG