A un mese di distanza dalla sospensione, da parte del TAR Sicilia, dell’ordinanza del Comune di Palermo sui limiti orari imposti alle attività del gioco legale, il TAR Umbria ha annullato i limiti orari al gioco adottati dal Comune di Perugia, in quanto l’amministrazione comunale non aveva svolto alcuna indagine circa la diffusione del GAP sul territorio. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha infatti accolto il ricorso del gestore di una sala da gioco contro il provvedimento del Consiglio comunale di Perugia del novembre 2018, che vietava il funzionamento degli apparecchi nella fascia oraria compresa tra le ore 24.00 e le ore 10.00 del giorno successivo. Un’ulteriore conferma – afferma l’associazione Sapar – di come l’operato di alcuni comuni italiani sia viziato da pregiudizi che discriminano a priori il settore del gioco legale, soprattutto quando l’inasprimento delle disposizioni limitative non è giustificato da un’istruttoria che dimostri statisticamente l’incidenza sul territorio dei fenomeni legati alla ludopatia. Infatti, pur contravvenendo alle stesse leggi regionali e ai principi espressi nell’Accordo siglato in Conferenza Stato-Regioni il 7 settembre 2017, alcune giunte comunali decidono ugualmente di condannare a livello normativo il comparto del gioco pubblico, pregiudicandone in modo sproporzionato la struttura imprenditoriale. Un sistema costituito da cittadini che hanno investito in un settore legale e regolamentato dallo Stato, messo a dura prova dall’attuale contesto di crisi economica legato alla sospensione forzata delle attività e dai continui aggiornamenti incrementali dell’imposizione fiscale che si sono susseguiti negli anni. Si evidenzia ancora una volta, la superficialità di talune amministrazioni locali nell’affrontare il tema del contrasto al GAP mediante un’azione legislativa che dimostra la sua fallibilità, condizionando gravemente l’attività lavorativa e d’impresa senza una reale definizione, supportata dai dati, del presunto pericolo per la collettività – aggiunge Sapar -. Riportiamo di seguito un estratto della sentenza con cui i giudici amministrativi hanno annullato le fasce orarie sul gioco adottate dal Comune di Perugia: “Nelle premesse della deliberazione del Consiglio comunale di Perugia n. 126 del 26.11.2018, infatti, risulta che sulla bozza di regolamento sono state sentite, a fini partecipativi, le associazioni di categoria e quelle dei consumatori, le quali non hanno inviato osservazioni ad eccezione di Sapar, che ha chiesto una diversa formulazione degli orari di apertura delle attività di gioco. Risulta, inoltre, che nel testo del regolamento sono state recepite le indicazioni degli uffici dell’Area servizi alla persona del Comune di Perugia allo specifico fine di definire alcuni luoghi sensibili per l’applicazione delle norme sulla distanza degli esercizi in cui è consentita la pratica del gioco lecito. Non risulta invece che siano stati fatti approfondimenti sull’incidenza del fenomeno della ludopatia nel territorio del comune di Perugia, tali da far ritenere giustificata e proporzionata l’adozione di disposizioni limitative degli orari di uso degli apparecchi da gioco di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps come quelle contenute nell’art. 19 del regolamento approvato. La mancanza di un’adeguata istruttoria appare in contrasto anche con l’art. 6-bis della legge regionale n. 21/2014, recante norme per la prevenzione, il contrasto e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco d’azzardo patologico, che prevede che i comuni possono disporre limitazioni orarie all’esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all’art. 110, c. 6, Tulps, all’interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e dei locali in cui vi sia offerta di gioco lecito con vincite in denaro. La legge regionale prevede che tali limitazioni possono essere disposte ‘per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica’, evidenziandosi così la necessità che la sussistenza di presupposti giustificanti le restrizioni orarie dell’esercizio del gioco siano oggetto di preventiva istruttoria”, conclude. cdn/AGIMEG