Novità in tema di tassazione sui giochi d’azzardo. La commissione fiscalità e unione doganale della Commissione europea ha elaborato un documento di lavoro pubblicato in questi giorni in merito al servizio di linee guida che comprende anche chiarimenti in merito ai servizi di gioco d’azzardo. La Commissione si è infatti espressa nel merito specificando che in linea con l’articolo 401 della Direttiva IVA, gli Stati membri possono applicare una speciale tassa nazionale sia sui giochi d’azzardo che sono esentati dall’IVA che su quelli tassati e che tale imposta non può essere qualificato come una cifra d’affari nella misura in cui tutti le altre condizioni previste dal suddetto articolo 401 sono rispettate. La Commissione ritiene infatti che nelle attività di gioco in cui i giocatori competono uno contro l’altro per un premio fondo e l’operatore di gioco riceve solo a titolo di remunerazione per i suoi servizi una commissione o tasse dai giocatori, la base imponibile è determinata dalla quantità totale della commissione o dei compensi percepiti dall’operatore e non dalla quantità totale delle scommesse dei giocatori. A seguito della richiesta di chiarimenti presentata successivamente alla pubblicazione delle linee guida da parte della Commissione è stato redatto un documento di lavoro nel quale viene affrontata più nel dettaglio una serie di problematiche sollevate da diverse delegazioni e da soggetti interessati. In particolare, è stata affrontata la questione su quando i servizi di gioco d’azzardo online sono da considerare servizi forniti elettronicamente con particolare attenzione al requisito di ‘minimo intervento umano’ e quindi chiarimenti su come determinare la base imponibile in determinati contesti di servizi di gioco d’azzardo online, come ad esempio il caso in cui i giocatori competono uno contro l’altro per un montepremi o dove è previsto l’obbligo di pagare vincite quando non risultano da disposizioni di legge o statutarie. Alcuni delegati hanno evidenziato la necessità di evitare l’identificazione della interazione tra operatore e giocatore; altri invece hanno ribadito che le scommesse sportive non possono essere considerate servizi forniti elettronicamente come invece i gratta e vinci online. E’ stato invece espresso convincimento comune circa la determinazione della base imponibile in relazione all’obbligo di pagare le vincite. Alcuni rappresentanti della Commissione hanno sottolineato che essendo una questione di diritto civile il pagamento delle vincite non è necessariamente legalmente vincolante in tutti i paesi membri. Solo se esiste un obbligo dettato dalla legge il giocatore, in un contesto cross-border può rivolgersi allo Stato Membro in cui la società ha sede e chiedere di imporre il pagamento. Un rappresentante ha dichiarato che la base imponibile deve essere quella che l’operatore prende dal gioco e il valore tassabile deve essere calcolato in un determinato periodo di tempo. A breve su queste ultime questioni la Commissione presenterà dei chiarimenti. dar/AGIMEG