“La Legge Regionale Toscana ‘Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico’, approvata dal Consiglio lo scorso 16 gennaio, va in una direzione eccessivamente restrittiva. La situazione è molto seria, visto che sono state strette ulteriormente le maglie sull’offerta di gioco. Le nuove limitazioni sui luoghi sensibili, ad esempio, riguardano non solo bancomat e compro-oro, ma anche gli esercizi di compravendita di oggetti preziosi, in altre parole i gioiellieri, così come i nidi d’infanzia”. E’ l’allarme lanciato ad Agimeg dall’avvocato Cino Benelli sulla Legge Regionale Toscana approvata nei giorni scorsi che limita ulteriormente il gioco sul territorio. “All’articolo 4 si legge che è vietata l’apertura di centri scommesse, spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all’intero dei centri e degli spazi medesimi, situati a una distanza inferiore a 500 metri, ma si considera nuova installazione la stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, e l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell’attività. Una misura che reputo eccessivamente restrittiva, ma la cosa ancora più grave è che le restrizioni sono state apportate sulla scorta dell’intesa stipulata in sede di Conferenza Unificata, come si legge nel preambolo dell’articolo 3 “L’intesa sancita in Conferenza Unificata, che ha l’obiettivo di ridurre i punti gioco nel territorio nazionale, fa salve le disposizioni adottate dalle Regioni ai fini della prevenzione del gioco d’azzardo patologico”. In altre parole – evidenzia l’avv. Benelli – sembra che la norma non sia altro che un invito per la Regione a legiferare in questo settore aumentando le restrizioni e comprimendo l’attività di gioco. L’intesa quindi viene interpretata come strumento che legittima il legislatore a restringere ancora di più le maglie sull’offerta di gioco e aumentare contestualmente i divieti. C’è anche un divieto assoluto di pubblicità, con cui viene di fatto calpestato il decreto Balduzzi. Tra le cose che reputo più gravi, l’articolo 12 che abroga l’articolo 16 della precedente legge regionale del 2013 per il quale i divieti non si applicano a sale gioco e spazi di gioco in esercizio all’entrata in vigore della legge, fino a scadenza del titolo abilitativo in essere. Ciò significa che dall’entrata in vigore della nuova legge i divieti si applicano anche a quegli esercizi già esistenti”, ha concluso l’avv. Benelli.
Qui il Regolamento Regione Toscana “Prevenzione e contrasto delle dipendenze da gioco d’azzardo patologico” approvato dal Consiglio Regionale della Toscana lo scorso 16 gennaio.
cr/AGIMEG