Giochi, Tar Veneto dichiara irricevibile ricorso contro limiti orari sala giochi: “Legittimi regolamenti comunali che limitano a 8 ore l’apertura delle sale e la funzionalità degli apparecchi”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) ha dichiarato irricevibile un ricorso di una sala giochi contro Comune di Castelnuovo del Garda (VR) per l’annullamento della licenza rilasciata dalla Questura di Verona il 17 maggio 2017 ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., nella parte in cui prescrive che “Devono essere rispettati gli orari imposti dal Sindaco in materia di apertura degli esercizi pubblici localizzati nel territorio. Il cartello dell’orario dell’attività deve essere esposto ben visibile al pubblico, all’ingresso del locale”. Per il Tar “il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, essendo stato notificato oltre il termine decadenziale normativamente previsto per l’esercizio dell’azione di annullamento”. Inoltre “fermi i rilievi che precedono, il ricorso non sarebbe comunque meritevole di accoglimento in quanto la licenza questorile è priva di vizi propri, limitandosi a valutare (positivamente) gli aspetti di pubblica sicurezza della vicenda. Per il resto valgono le considerazioni svolte da questo Tar nelle numerose pronunce con cui sono state ritenute legittime ordinanze o regolamenti comunali che hanno limitato a otto ore giornaliere l’apertura delle sale scommesse o da gioco e la funzionalità degli apparecchi per il gioco installati in altri pubblici esercizi”. lp/AGIMEG