Giochi, Tar Veneto boccia ricorso contro distanziometro: “Principio di libera iniziativa economica deve essere bilanciato da tutela diritto alla salute”

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) boccia il ricorso di una sala giochi contro il distanziometro. Il ricorso era stato presentato per l’annullamento del provvedimento del Comune di Venezia con il quale, a seguito della Scia presentata dalla ricorrente per l’installazione di 4 apparecchi per il gioco lecito, erano stati annullati gli effetti della suddetta Scia in quanto il nuovo locale situato non rispetta la distanza minima di 500 metri, misurata in linea d’aria, da determinati luoghi sensibili, nel caso di specie una Chiesa Parrocchiale, una Scuola primaria “Visintini” e l’Ufficio postale. Il Tar ricorda come “pur trattandosi della medesima attività già gestita anche in data anteriore all’adozione del Regolamento Edilizio, tuttavia il trasferimento della sala giochi in nuovi locali non può che comportare la “apertura” della (medesima) sala giochi in locali diversi da quelli ove precedentemente l’attività era svolta. (…) L’art. 30, nel prevedere il divieto di “apertura di sale pubbliche da gioco” a distanza inferiore a 500 metri rispetto a determinati luoghi sensibili, vuole semplicemente cristallizzare lo status quo, evitando di pregiudicare coloro che già gestiscono sale da gioco in locali situati a distanza inferiore a 500 metri dai suddetti luoghi; ciò non toglie tuttavia che, qualora si voglia trasferire la sala giochi in nuovi locali, è obbligo del gestore rispettare comunque il divieto regolamentare dal momento che, diversamente opinando, si arriverebbe alla incongrua ed ingiustificata conclusione, contrastante con la stessa ratio del divieto, di consentire il trasferimento delle sale giochi preesistenti in locali che non rispettino la distanza minima prevista dal Regolamento Edilizio”. Né la metodologia di calcolo della distanza, misurata “in linea d’aria”, sembra irragionevole o sproporzionata, considerato che solo tale modo di misurazione consente di ottenere una univoca certezza della distanza tra due luoghi (che oltretutto rimane invariata nel corso del tempo), a differenza del “percorso pedonale più breve” che non solo può dare adito a profili di opinabilità ma ben può modificarsi nel corso degli anni”. Per il Tar “infondata è la censura relativa alla dedotta mancanza di proporzionalità, essendo al contrario pienamente congrua e ragionevole, ai fini del contrasto alla ludopatia, la previsione di distanze minime, calcolate in linea d’aria, da determinati luoghi sensibili, anche considerando che il principio costituzionale di libera iniziativa economica deve essere bilanciato e contemperato con gli altri diritti di rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo nel presente caso il diritto alla salute, compromesso dal fenomeno della ludopatia”. cr/AGIMEG