Giochi, Tar Toscana: “Norme regionali su distanze minime direttamente applicabili”. Respinta la sospensiva a una sala Vlt

La norma della legge regionale della Toscana sulle ludopatie che vieta l’apertura di sale da gioco a meno di 500 metri dai luoghi sensibili “appare caratterizzata dal contenuto immediatamente precettivo; la stessa è pertanto pienamente applicabile all’attività gestita dalla parte ricorrente”. E quanto afferma la Seconda Sezione del Tar Tosca in un’ordinanza in cui respinge la richiesta di sospensiva avanzata dal titolare di una sala VLT che ha impugnato il mancato rilascio dell’88 Tulps da parte della Questura di Pisa. IL giudice amministrativo sottolinea che “il potere autorizzatorio della Questura deve dare applicazione, così come correttamente richiamato nell’atto impugnato, anche alle previsioni diverse dal T.U.L.P.S., come quella della legge regionale 18 ottobre 2013 n. 57”. Inoltre, “il carattere patrimoniale dell’interesse pretensivo fatto valere in giudizio dalla ricorrente appare recessivo, nella prospettiva di bilanciamento di interessi propria della fase cautelare, rispetto all’interesse alla prevenzione della ludopatia radicato sul diritto alla salute dei cittadini”. E ancora, “le eccezioni di illegittimità costituzionale (comunque già rigettata da Corte Cost. 10 novembre 2011, n. 300) e comunitaria sollevate dalla parte ricorrente non appaiono prima facie convincenti e che è pertanto necessario rinviarne l’approfondimento alla decisione del ricorso nel merito”. rg/AGIMEG