Il rigetto di un’istanza di rilascio di licenza per le scommesse sportive non può portare alla chiusura di una sala giochi e delle Vlt al suo interno. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) che ha accolto la domanda cautelare di una sala giochi per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale la Questura di Trapani, nel rigettare l’istanza per il rilascio della licenza di raccolta delle scommesse ex art. 88 TULPS ha, altresì, revocato tout court le licenze di PS rilasciate dal Commissariato di P.S. di Alcamo e dalla Questura di Trapani per lo svolgimento dell’attività di sala giochi e VLT nell’esercizio sito in Alcamo, in Viale Europa. Per il Tar “considerato che il provvedimento di revoca della licenza di polizia impugnato ha comportato l’immediata cessazione dell’attività di sala giochi costituente la fonte di sostentamento del ricorrente e del suo nucleo familiare ( moglie e due figli minori, di cui uno di pochi mesi ) con conseguente aggravamento dell’esposizione debitoria del medesimo – come evidenziata in ricorso – sicchè può dirsi sussistente il grave pregiudizio che consente l’accoglimento della suindicata istanza, ben potendosi la delibazione sul fumus meglio approfondirsi, in sede collegiale e nel contraddittorio dell’Amministrazione resistente, alla prossima udienza camerale utile del 29/11/2017, senza che, peraltro, ciò possa negativamente incidere sulla tutela dello specifico interesse pubblico perseguito dall’atto, posto che la posizione del ricorrente – essendo già attenzionata dall’Autorità di Polizia, risulta ora più agevolmente controllabile” la misura cautelare è da accogliere e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 29 novembre. lp/AGIMEG