Giochi: Tar Sicilia, “legittima la revoca della licenza alla sala se il gestore consente la presenza di persone pericolose”

“Ritiene il Collegio che i fatti contestati alla ricorrente in relazione all’esercizio di cui è titolare giustifichino pienamente, per la loro qualità, l’adozione della misura della revoca della licenza. Essi delineano un contesto, che per la piccola realtà del Comune di Petralia Sottana, è idoneo ad incidere sulla affidabilità dell’attività svolta dalla ricorrente, costituendo un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini”. E’ una delle motivazioni con le quali il Tar Sicilia ha respinto il ricorso della titolare di una sala giochi contro il provvedimento di revoca della licenza per il locale. La revoca è stata operata dal Questore, “vista la nota dei Carabinieri dalla quale risultava che all’interno della sala da giochi si sono verificati (…) gravi episodi di violenza”. Nel provvedimento in esame “il Questore ha richiamato e si è avvalso anche del generale potere di revoca di cui all’art. 10 TULPS previsto “nel caso di abuso della persona autorizzata” – scrivono i giudici siciliani nella sentenza – essendo i plurimi episodi di violenza accaduti a brevissima distanza di tempo tra loro (2, 4 e 8 settembre 2001) e all’interno del locale gestito dalla” ricorrente. “la fattispecie può ragionevolmente ricondursi, ad avviso del Collegio, ad una forma di abuso della licenza e, dunque, il potere risulta correttamente esercitato con riferimento ad entrambe le disposizioni richiamate. Per un verso, cioè, si è inteso sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la costante presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma dall’altro si è inteso anche impedire il protrarsi di una situazione di pericolosità, per i singoli e per la collettività”. im/AGIMEG