Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ha accolto il ricorso di un titolare di una sala giochi contro contro la Questura di Enna per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia del Decreto adottato dal Questore della Provincia di Enna di revoca delle licenze di raccolta scommesse e di installazione di apparecchi da gioco. “Considerato che il ricorrente motiva l’istanza in relazione al fatto che l’impugnata revoca delle licenze di esercizio pubblico per la raccolta di scommesse, di telecomunicazioni e di installazione di apparecchi da gioco di cui è titolare è tale da determinare la conseguente immediata cessazione dell’attività di impresa; rilevato altresì che detta attività commerciale, per quanto dichiarato in gravame, dà lavoro a più unità di personale dipendente; ritenuto che, pertanto, sotto tale profilo sussiste quella “estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione” dell’istanza cautelare fino alla predetta Camera di consiglio, cioè un pregiudizio di consistenza tale da giustificare l’adozione di misure cautelari interinali mediante decreto presidenziale anche in assenza di contraddittorio”, il Tar “accoglie l’istanza cautelare interinale e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 9 marzo 2017”. lp/AGIMEG
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