Il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna (Sezione Prima) ha respinto un ricorso di una sala giochi contro il Comune di Cagliari per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento con il quale è stata ordinata la cessazione immediata dell’attività di sala giochi in quanto non rispetta il limite stabilito della distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili, e della ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 15 del 4 maggio 2017 nella parte in cui ha imposto distanze minime dai luoghi sensibili delle sale da gioco e degli esercizi nei quali sono istallate “le apparecchiature da gioco lecite”. “Considerato che il provvedimento impugnato, adeguatamente fondato su un interesse pubblico meritevole di tutela, è giunto a distanza non eccessiva -e, dunque, ragionevole anche ai fini dell’autotutela – dalla scadenza del potere interdittivo” il Tar Sardegna respinge l’istanza cautelare contenuta nel ricorso. lp/AGIMEG