Il Tar Campania ha respinto la richiesta di sospensiva avanzata da una sala giochi che non rispettava le disposizioni del regolamento su Sale da Gioco e Giochi leciti emanato dal Comune di Napoli. La sala infatti aveva aperto i battenti dopo aver richiesto la licenza di pubblica sicurezza, ma senza aver ottenuto l’86 Tulps. L’Amministrazione Comunale a maggio scorso ha quindi disposto la chiusura temporanea dell’attività per 30 giorni, e avviato il procedimento per la chiusura definitiva dell’attività. Oltre a questi atti, la sala ha poi impugnato il regolamento comunale varato a fine 2015, e in particolare le norme su localizzazioni e requisiti dei locali, quelle sugli adempimenti per l’esercizio delle sale, e le disposizioni transitorie. Il giudice amministrativo ha però respinto la richiesta di sospendere i provvedimenti, spiegando che il regolamento comunale è “entrato in vigore antecedentemente all’adozione del provvedimento impugnato” e pertanto è vincolante per la sala. In particolare, il regolamento stabilisce che l’apertura degli esercizi di sala gioco e raccolta di sommesse “è sempre subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione comunale ai sensi dell’art. 86 del T.U.L.P.S”. Ma il Collegio ha sottolineato anche a prescindere da quanto dispone il regolamento “l’autorizzazione comunale de qua è comunque imposta in forza dell’autonoma applicazione degli artt. 86 T.U.L.P.S. e 19, D.P.R. n. 616/1977″, e che “la predetta autorizzazione comunale non è assorbita dalla licenza ex art. 88 del T.U.L.P.S. del 21.5.2016 conseguita da parte ricorrente, operando i due titoli su piani e a tutela di interessi pubblici distinti”. rg/AGIMEG