Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha accolto l’istanza cautelare richiesta dal titolare di una sala contro il provvedimento della questura di Bari, che prevedeva la cessazione immediata dell’attività di sala da gioco e sala e scommesse. “L’invocato regolamento comunale – segnalano i giudici – non può avere efficacia retroattiva e in relazione all’art.7 della l.r. n. 43 del 13.12.2013, recante la previsione delle distanze minime di cui si tratta, è stata rimessa questione di costituzionalità alla suprema Corte”. I giudici hanno quindi fissato per la trattazione di merito del ricorso alla seconda udienza pubblica del gennaio 2018.lp/AGIMEG