Il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Sezione Prima) ha respinto, in un caso, e dichiarato improcedibile, nell’altro, due ricorsi contro l’immediata chiusura di due sale giochi di Ancona. “La motivazione si basa sul seguente duplice rilievo: il titolare (odierno ricorrente) non dispone dell’autorizzazione ex art. 86 del TULPS; le predette attività non sono autorizzabili per contrasto con l’art. 5 della Legge Regionale 7.2.2017 n. 3 (essendo ubicate entro un raggio di 500 metri da scuole, istituti di credito, bancomat, uffici postali, esercizi di vendita preziosi e oro usati)”. lp/AGIMEG