La revoca della concessione del Lotto può causare anche la revoca della concessione per la rivendita di tabacchi. E’ quanto ha stabilito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardi, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), che ha respinto un ricorso presentato da un esercente del comune di San Paolo (BS) per l’annullamento del provvedimento di revoca della concessione dei generi di monopolio. Con provvedimento dell’AAMS, per ragioni riferite alla mancata costituzione per l’anno 2016 della polizza assicurativa furto, incendio e rapina, è stata disposta la revoca della concessione della ricevitoria del lotto n. 4612 e l’incameramento del deposito cauzionale, e contestualmente, è stato dato avvio al procedimento per la revoca della concessione relativa alla rivendita di tabacchi. Il ricorrente ha denunciato” l’illegittimità della revoca della concessione per la vendita di tabacchi in via automatica a seguito della precedente revoca della concessione per il gioco del lotto”, ma il Collegio ritiene che “il ricorso sia infondato. Con sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato è stato in primo luogo affermato che l’ipotesi trova compiuto inquadramento nelle ipotesi dettate dalla normativa di settore, ossia dalla disciplina dettata dalla legge per la gestione delle rivendite di generi di monopolio”. Infatti la rimozione da altre mansioni inerenti a rapporti con l’AAMS (…) oltre ad essere prevista integra una fattispecie di perdita delle condizioni soggettive della concessione, legittimando, in ragione del venir meno dell’elemento fiduciario, alla revoca del titolo di gestione. Le mancanze che a suo tempo hanno determinato la revoca della licenza per il gioco del lotto hanno quindi inciso sul rapporto fiduciario che intercorre fra l’amministrazione e l’esercente, da cui la legittimità della determinazione assunta da AAMS per quanto riguarda la titolarità della licenza per la vendita dei generi di monopolio”. lp/AGIMEG